Riconfigurazione rete SNAM legittima se non lede il principio del minimo mezzo (TAR Marche n. 281 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La scelta del progetto di un’opera di pubblica utilità e delle connesse riconfigurazioni della rete rientra nella discrezionalità tecnica del gestore e dell’amministrazione procedente, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle compiute in sede autorizzatoria. Il principio del minimo mezzo impone di contemperare l’interesse pubblico con il sacrificio della proprietà privata, ma non si traduce in un obbligo di adottare la soluzione indicata dal privato quando questa coinvolga altri fondi e risulti meno razionale. La riconfigurazione delle derivazioni secondarie in occasione del rifacimento di una condotta principale costituisce esigenza fisiologica del servizio, funzionale all’erogazione regolare e alla manutenzione. Le valutazioni regionali che recepiscono le controdeduzioni del gestore non sono sindacabili nel merito, se sorrette da adeguata istruttoria e da motivazione non travisata.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di terreni agricoli in località Selva Grossa del Comune di Pesaro, impugna il decreto con cui il dirigente regionale ha approvato il progetto presentato da SNAM Rete Gas per l’allacciamento di un distributore di carburanti alla rete, autorizzando la costruzione e dichiarando l’opera di pubblica utilità, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Il progetto è contestato perché prevede il parziale rifacimento con spostamento del tracciato esistente, aggravando la servitù già gravante sui fondi e pregiudicando l’azienda di agricoltura biologica. Il ricorrente prospetta una soluzione alternativa, che utilizzerebbe l’impianto esistente e un tracciato parallelo al nuovo gasdotto, con minor sacrificio per la proprietà. Dopo il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale da parte del Consiglio di Stato, la causa giunge alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito, ritenendo assorbita l’eccezione preliminare di inammissibilità per omessa impugnazione dell’atto di asservimento. Il punto centrale è che il ricorrente, pur deducendo violazione del minimo mezzo ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, pretende in realtà di sindacare il merito delle scelte progettuali.

Il Tribunale osserva che le opere, una volta realizzate, non inibiscono l’utilizzo dei terreni soprastanti e che il gestore è tenuto a tenere indenne il proprietario dai danni della realizzazione e della manutenzione. L’unica opera fuori terra inizialmente prevista è stata stralciata proprio in recepimento delle osservazioni del ricorrente, come dimostra la riduzione delle superfici soggette ad asservimento tra il piano particellare iniziale e quello rielaborato.

Superato il profilo dell’interesse ad agire, la sentenza rileva che il principio del minimo mezzo si applica anche alle opere pubbliche, ma le varianti proposte presuppongono il coinvolgimento di altre proprietà e si pongono in contrasto logico con il principio invocato. Il ricorso davanti al TAR Lazio avverso il progetto del gasdotto nazionale è stato respinto, e il confronto tra le planimetrie mostra che l’opera più impattante è il gasdotto principale, mentre la condotta contestata attraversa la proprietà solo sul confine, in parallelo alla strada provinciale.

Quanto alle esigenze gestionali, il Collegio chiarisce che non si tratta di elementi di scarsa rilevanza: le reti devono essere progettate per assicurare la regolare erogazione del servizio e la facilità degli interventi di manutenzione. È quindi normale che, nel rifacimento di una condotta strategica, il gestore riconfiguri le derivazioni locali. La Regione ha esaminato le tesi contrapposte e le valutazioni tecniche espresse non sono sindacabili nel merito. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore di ciascuna controparte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *