Prescrizione buonuscita decorre da riliquidazione non da collocamento a riposo (TAR Sicilia n. 1513 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 1032/1973, non decorre dal collocamento a riposo del dipendente, ma dall’emanazione dell’atto di liquidazione o riliquidazione. Solo quel provvedimento rende il diritto certo, liquido ed esigibile e consente all’interessato di conoscere l’ammontare della prestazione. Qualora l’INPS eccepisca la prescrizione, è suo onere specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del corso prescrizionale, e darne prova. La domanda di rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di buonuscita.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato della Guardia di Finanza, è stato collocato in congedo a domanda con decorrenza dal 30 dicembre 1994. L’amministrazione di appartenenza, con nota del 25 marzo 2010, ha riconosciuto che gli competevano tre scatti del 7,50% ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 336/1970, erroneamente non inseriti nel progetto di liquidazione, e ha invitato l’INPDAP ad apportare le modifiche.
L’istituto previdenziale non ha dato seguito alla richiesta, eccependo la prescrizione quinquennale decorrente dal collocamento a riposo. Il ricorso gerarchico è stato accolto dal Comitato di Vigilanza, ma l’esecuzione della delibera è stata sospesa con determinazione del Dirigente Generale dell’INPS. Il giudizio di lavoro, promosso davanti al Tribunale di Patti, si è chiuso con declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente ha quindi riassunto la causa davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso. L’amministrazione di appartenenza ha riconosciuto il diritto ai benefici previsti dall’art. 2, comma 1, della legge n. 336/1970. La pretesa non è mai stata contestata dall’INPS nell’an e nel quantum: l’istituto si è limitato a opporre la prescrizione con la nota del 1° luglio 2010, eccezione peraltro non riproposta nel giudizio amministrativo.
Il TAR condivide la ricostruzione del Comitato di Vigilanza. Il termine di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 1032/1973 decorre dall’emanazione dell’atto di liquidazione o riliquidazione, non dalla cessazione del rapporto. Solo quel provvedimento fa sorgere il diritto soggettivo e rende il credito certo, liquido ed esigibile. La richiesta di riliquidazione è stata presentata il 30 agosto 2010, entro il termine quinquennale.
Il giudice richiama il consolidato orientamento in materia: la prescrizione decorre dalla conoscenza dell’ammontare risultante dal prospetto di liquidazione o, in sua assenza, dall’ultimo ordinativo di pagamento. Trattandosi di eccezione in senso proprio, è onere della parte debitrice indicare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data iniziale del corso prescrizionale. Il Collegio cita Cons. Stato, sez. II, n. 3807 del 2024 e TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 11406 del 2022.
Il ricorso è quindi accolto e l’INPS condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 336/1970, oltre accessori. È invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria: sulle somme spettano solo gli interessi legali, senza cumulo, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, come confermato da Cass. civ., sez. lav., n. 13624 del 2020. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.