Project financing: nessuna aspettativa del promotore prima dell’aggiudicazione (TAR Marche n. 280 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di finanza di progetto, la fase preliminare di individuazione dell’aggiudicatario è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, sicché l’Amministrazione può rimeditare le proprie scelte di pianificazione delle opere pubbliche fino all’aggiudicazione. Al promotore non è pertanto riconosciuta alcuna aspettativa giuridicamente rilevante alla conclusione favorevole dell’iniziativa, neppure in caso di inserimento del progetto nel programma triennale delle opere pubbliche. Un’aspettativa tutelabile sorge solo dopo la scelta dell’Amministrazione di addivenire all’affidamento del contratto. Le spese sostenute per l’esame di fattibilità e per la fase progettuale costituiscono oneri che il proponente assume a proprio carico quale condizione per rendere effettivo l’avvio del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente, capogruppo di un’ATI, presentava al Comune una proposta di finanza di progetto per la gestione e l’ampliamento del comprensorio cimiteriale, ai sensi degli artt. 152 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006. L’Ente inseriva l’intervento nel programma triennale delle opere pubbliche, indicando la mera possibilità di ricorrere al project financing. Nel corso dell’istruttoria il Comune rilevava carenze documentali, l’inaccettabilità del canone annuo e la necessità di rivedere in riduzione le spese di predisposizione della proposta, sospendendo la procedura in attesa delle integrazioni.
Il procedimento veniva poi riavviato su istanza di parte, ma si concludeva negativamente con la delibera di Giunta che dichiarava la proposta non di pubblico interesse. La ricorrente impugnava l’atto, deducendo violazione dell’art. 153, comma 19, d.lgs. n. 163/2006, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, sviamento e falsa causa, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, domandando il risarcimento del danno per le spese di progettazione e per il danno curriculare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione preliminare del Comune, che aveva dedotto l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito del fallimento di una delle imprese dell’ATI. Il Tribunale osserva che la ricorrente non risulta colpita da procedura concorsuale e che, comunque, l’eccezione investe una persona giuridica estranea al giudizio. Richiama sul punto l’orientamento secondo cui alla mandataria dell’associazione temporanea d’impresa spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti (Cons. Stato sez. V n. 8242 del 2023).
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la natura della procedura. Anche con riferimento al d.lgs. n. 50/2016, ma con principi applicabili ratione temporis al previgente d.lgs. n. 163/2006, è consolidato che l’Amministrazione possa rimeditare le proprie scelte di pianificazione fino all’aggiudicazione (TAR Lazio n. 11377 del 2024). Ne deriva che va esclusa in capo al proponente qualsiasi ragionevole aspettativa alla conclusione favorevole dell’iniziativa.
La scelta di dar corso a una procedura di project financing e di affidarne la realizzazione a un determinato promotore costituisce espressione di lata discrezionalità amministrativa, inerente all’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. L’Amministrazione, anche dopo l’individuazione del promotore e la dichiarazione di interesse pubblico, non è tenuta a dare corso alla gara e può scegliere se affidare, rinviare o non procedere affatto.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento secondo cui, in tema di finanza di progetto, anche dopo l’approvazione della proposta non sorge un autonomo rapporto precontrattuale che obblighi l’Amministrazione a dare corso alla procedura (Cons. Stato sez. V n. 63633 del 2018; TAR Campania n. 1211 del 2020, confermata da Cons. Stato sez. IV n. 9936 del 2024). La valutazione della perdurante attualità dell’interesse pubblico resta immanente fino all’affidamento.
Alla luce di tali principi il ricorso è respinto, insieme alla domanda risarcitoria, non essendo ravvisabili profili di illegittimità negli atti adottati. Le spese sono compensate in ragione del carattere risalente della controversia.
Nota della Redazione
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