Punto di ormeggio e non approdo turistico: inapplicabile il D.P.R. n. 509/1997 (TAR Sicilia n. 1264 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il punto di ormeggio si distingue dall’approdo turistico per un elemento strutturale e uno funzionale: la presenza di strutture che non importano impianti di difficile rimozione e l’apprestamento di servizi minimi, anziché di servizi complementari. Qualora l’atto concessorio in ampliamento abbia a oggetto la sola realizzazione di un punto di ormeggio, non trova applicazione il procedimento del D.P.R. n. 509/1997, ivi compreso l’art. 6, comma 2. Nella conferenza di servizi decisoria disciplinata dall’art. 19 L.R. Sicilia n. 7/2019, l’amministrazione che comunichi la mancata partecipazione oltre il termine di tre giorni antecedenti la riunione perde la possibilità di manifestare la propria posizione: si perfeziona l’assenso senza condizioni e la successiva interlocuzione non incide sulla legittimità del provvedimento finale. Le valutazioni sul numero dei posti barca riservati al pubblico uso e sulla compatibilità con gli strumenti urbanistici attengono al merito amministrativo e non sono sindacabili, salvo manifesta illogicità.
Il Fatto
L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, con atto suppletivo del 17.10.2024, concedeva a una società già titolare di concessione demaniale marittima nel porticciolo di Ognina un ampliamento di ulteriori mq. 2.187,00, destinato a pontili galleggianti, aree banchinate e un gazebo su ruote. L’ampliamento si innestava su una vicenda procedimentale complessa: una prima conferenza di servizi chiusa con determinazione positiva, poi revocata in autotutela, e una seconda conferenza conclusa con esito favorevole.
Un’associazione ambientalista impugnava l’atto suppletivo e gli atti presupposti, deducendo l’applicabilità del D.P.R. n. 509/1997 in materia di approdi turistici, la violazione degli obblighi di pubblicazione, il difetto dei presupposti e della motivazione, l’incompetenza dell’organo regionale. Resistevano l’Amministrazione regionale, la società controinteressata e il Comune, il quale aveva fatto proprie le doglianze della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di riunione con altro ricorso pendente e ritiene di prescindere dalle eccezioni di tardività e di carenza di interesse, attesa l’infondatezza nel merito. Accoglie invece l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, estromettendolo dal giudizio.
Il cuore della decisione è la qualificazione dell’intervento. Il Tribunale ricostruisce il perimetro del D.P.R. n. 509/1997, che si applica alle sole strutture qualificabili come porto o approdo turistico, e ne esclude l’estensione ai punti di ormeggio. Sotto il profilo strutturale rileva l’assenza di impianti di difficile rimozione; sotto quello funzionale, l’apprestamento di servizi minimi e non di servizi complementari. Dall’esame del testo dell’atto impugnato e della relazione tecnica emerge che l’ampliamento riguarda pontili galleggianti, una passerella e colonnine di servizio: si tratta, dunque, di un punto di ormeggio. Ne consegue l’inapplicabilità dell’intera disciplina invocata, compreso il procedimento concertativo e l’obbligo di firma del progetto da parte dell’ingegnere.
Quanto alla pubblicazione, l’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione non impone di ripubblicare le domande concorrenti, che vanno presentate nel termine previsto per le opposizioni: una lettura diversa dilaterebbe i tempi e contrasterebbe con l’art. 97 Cost. e con l’art. 1 L. n. 241/1990.
Sulla conferenza di servizi, il Collegio applica l’art. 19, comma 5-bis, L.R. n. 7/2019: il Comune comunicò l’assenza il giorno stesso della riunione, oltre il termine di tre giorni. Si è quindi perfezionato l’assenso senza condizioni ex comma 6, e la determinazione conclusiva sostituisce ogni atto di assenso. La successiva richiesta di rettifica e lo scambio di note restano fuori dai binari dell’art. 20, comma 2, che riserva la sollecitazione all’autotutela a chi abbia partecipato o si sia espresso nei termini.
Le censure sul PUDM sono dichiarate fuori fuoco: l’area portuale di competenza regionale ne è esclusa dall’art. 40 L.R. n. 3/2016 e dall’art. 3, comma 2, D.A. n. 319/GAB del 5.08.2016. L’autorizzazione paesaggistica condizionata supera il vaglio, essendo sindacabile solo per macroscopici vizi. Quanto alla Capitaneria, il Collegio distingue tra mere osservazioni e prescrizioni di competenza, recepite nell’atto. Sulla competenza, la S.T.A. ha correttamente istruito il procedimento e l’atto suppletivo ha carattere puramente dichiarativo. Spese compensate.
Nota della Redazione
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