Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 845 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di equa riparazione emesso ai sensi della legge n. 89/2001 non trovano applicazione la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Una volta decorsi i sei mesi dalla dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e rimasta inerte l’amministrazione, il ricorso per ottemperanza è fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il commissario ad acta, nominato sin d’ora, provvede anche al pagamento delle spese di lite ove l’amministrazione non vi adempia nel termine assegnato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, che ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore, della somma ivi indicata a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata.
Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Dalla presentazione della richiesta sono decorsi sei mesi, ma il Ministero è rimasto inerte. Il ricorrente propone quindi l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il TAR affronta anzitutto il tema delle condizioni dell’ottemperanza ai decreti emessi ex legge n. 89/2001. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il Collegio ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è dichiarato fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura del ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente.
Sul fronte delle spese, il TAR liquida quelle del giudizio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di causa e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, e tenendo conto della semplicità e serialità della materia.
Il punto di maggior interesse riguarda il pagamento delle spese. Nel silenzio del codice sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza, il Collegio applica il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, consente in unica battuta la definizione della res contenziosa e risponde al buon andamento.
Il Collegio richiama infine l’analogia con l’espropriazione forzata: l’art. 95 cod. proc. civ. pone le spese a carico del debitore, e l’art. 510 cod. proc. civ. ne prevede il soddisfacimento con la distribuzione del ricavato in prededuzione, con i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ. In caso di mancata rifusione nel termine di trenta giorni, al pagamento provvede quindi il commissario nominato con la sentenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata