Cessazione materia del contendere e compensazione spese nel giudizio di ottemperanza (Cons. Stato n. 6958 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere, determinata dalla sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. Il principio di soccombenza virtuale non impone la condanna alle spese dell'amministrazione quando l'adempimento sia intervenuto prima della definizione del giudizio. Irrilevante è la circostanza che l'inadempimento sia cessato solo dopo la notifica del ricorso in ottemperanza: ciò che rileva è l'intervenuta cessazione della materia del contendere prima della decisione. La compensazione delle spese resta scelta congruamente motivata dal giudice di prime cure.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore antistatario, aveva agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l'attuazione di due sentenze del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, recanti condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali. I titoli erano passati in giudicato e ritualmente notificati, con decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Il TAR Campania, preso atto dell'avvenuto pagamento, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese. Il ricorrente ha appellato la sola statuizione sulle spese, invocando il principio di soccombenza virtuale per ottenere la refusione anche della fase esecutiva.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l'appello. Il Tar, osserva il collegio, ha congruamente motivato la compensazione delle spese con la cessazione della materia del contendere, intervenuta a poca distanza dalla notifica del ricorso in ottemperanza. Il punto decisivo non è la tempestività dell'adempimento rispetto alla notifica, ma il fatto che la cessazione della materia del contendere sia intervenuta prima della definizione del giudizio.

Il collegio ribadisce che la cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione delle spese tra le parti, essendo stata soddisfatta la pretesa sostanziale azionata. Sul punto richiama i propri precedenti, segnatamente Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 7831 del 7 ottobre 2025 e n. 2719 del 17 luglio 2026.

La tesi dell'appellante, secondo cui l'accertata fondatezza del ricorso al momento della proposizione imporrebbe la condanna alle spese in virtù della soccombenza virtuale, non viene accolta. Il percorso argomentativo del giudice di appello valorizza la soddisfazione sostanziale del credito quale ragione autonoma della compensazione, anche quando l'amministrazione abbia adempiuto solo dopo l'impulso processuale.

L'appello è pertanto infondato e viene respinto. Le spese dell'appello sono compensate, essendosi l'Amministrazione costituita in giudizio solo formalmente. La sentenza è dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *