Progressione verticale, esperienza premiale solo se svolta nel medesimo settore, servizio e ufficio (TAR Lazio n. 16801 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale tra le aree del comparto funzioni locali, la previsione regolamentare che attribuisce il punteggio premiale per l’esperienza maturata nel settore/servizio/ufficio oggetto della selezione va interpretata in senso cumulativo e non disgiuntivo. Il riferimento al servizio e all’ufficio, che segue quello al settore, non è pleonastico: esso esige che l’attività pregressa sia stata resa nella specifica funzione bandita. Il mero inserimento del candidato nella medesima area amministrativa, ma in un servizio diverso, non integra il requisito e non giustifica il coefficiente maggiorato. Corretta è pertanto la valutazione della commissione che abbia riconosciuto il punteggio ordinario, restando irrilevanti, per difetto di prova di resistenza, le ulteriori censure che non valgano a colmare il distacco dalla vincitrice.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato a una selezione interna indetta da un Comune per il reclutamento di un funzionario amministrativo, mediante progressione verticale ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, del C.C.N.L. del 16.11.2022. Con il punteggio di 46,60/100 si è collocata al secondo posto, mentre la controinteressata ha conseguito 66/100, con uno scarto di 19,40/100.
Dopo un’istanza di riesame, definita con conferma della graduatoria, la ricorrente ha impugnato gli atti della procedura chiedendo l’annullamento e la condanna dell’Amministrazione ad assegnarle ulteriori 32,70/100, per un totale di 79,90/100, con ricollocazione al primo posto. Il Comune e la controinteressata hanno chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, fondata sull’assenza di prova di resistenza: le censure, ove fondate, avrebbero consentito alla ricorrente di superare il punteggio della vincitrice, sicché l’interesse al ricorso sussisteva.
Nel merito, il nodo interpretativo riguarda l’art. 1, comma 1, del Regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta n. 124 del 31.08.2023, richiamato dall’avviso di selezione. La disposizione attribuisce 0 punti all’esperienza minima richiesta dalla Tabella C del C.C.N.L., 1 punto per ogni anno ulteriore di esperienza in qualsiasi settore, servizio o ufficio, e 2,5 punti per ogni anno ulteriore di esperienza nel settore/servizio/ufficio oggetto della procedura.
La ricorrente sosteneva che i 23 mesi di servizio resi presso i servizi sociali, appartenenti alla medesima area amministrativa della funzione bandita, dovessero essere valutati con il coefficiente premiale. Il Collegio ha ritenuto la censura infondata: la locuzione normativa non consente di leggere i tre ambiti in ottica disgiuntiva, ma li declina in senso cumulativo. Diversamente opinando, la menzione del servizio e dell’ufficio dopo quella del settore resterebbe priva di significato, ben potendo il Regolamento limitarsi al solo settore.
Il criterio premiale presuppone dunque un’esperienza specifica, svolta nella precipua funzione oggetto della selezione. I servizi sociali, pur incardinati nell’area amministrativa, costituiscono servizio e ufficio diversi dal segretariato generale e dagli affari generali. Corretta è quindi l’attribuzione di 13,80/100 anziché di 34,50/100.
Il rigetto del primo motivo ha comportato la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle restanti censure. Il Collegio ha comunque verificato che, sommandone gli effetti favorevoli, il punteggio finale sarebbe stato di 59,20/100, inferiore a quello della controinteressata: difetta dunque la prova di resistenza. Le spese sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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