Progressione verticale interna e punteggio al solo servizio prestato nell’ente (TAR Campania n. 1247 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale riservate al personale interno, l’ente locale gode di discrezionalità amministrativa nella declinazione dei criteri di valutazione dei titoli, entro i parametri fissati dall’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e dalla contrattazione collettiva. Non è irragionevole né discriminatoria la scelta di attribuire punteggio al solo servizio prestato alle dipendenze dell’ente procedente, con esclusione di quello svolto presso altre amministrazioni, anche in regime di comando. Tale scelta è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, perché risponde alla finalità di valorizzare l’esperienza e la professionalità maturate all’interno dell’amministrazione e di valutare il dipendente su attività concretamente conosciute. Non sussiste, inoltre, alcun obbligo generale della pubblica amministrazione di avviare o concludere un procedimento di autotutela su istanza del privato.

Il Fatto

Il Comune di Napoli indiceva una procedura comparativa per il passaggio di carriera, per la copertura di duecentocinquanta posti di diverso profilo professionale, riservata al personale di ruolo. Il ricorrente, in possesso dei requisiti, presentava domanda per il passaggio dalla categoria C alla D. Nella graduatoria provvisoria gli veniva attribuito un punteggio ritenuto inferiore a quello spettante.

L’interessato chiedeva la rettifica, sostenendo che la Commissione non avesse valutato i titoli indicati nella domanda. L’istanza restava senza esito e la graduatoria definitiva confermava il medesimo punteggio. Il ricorrente impugnava quindi la graduatoria e la clausola dell’avviso che limitava la valutazione al servizio prestato per il Comune, deducendo anche il difetto di motivazione sul mancato accoglimento dell’istanza di autotutela. Con motivi aggiunti censurava la scheda anagrafica, dalla quale emergeva la mancata attribuzione di punteggio per la performance individuale del triennio. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare; il Consiglio di Stato dichiarava inammissibile l’appello cautelare, rinviando al merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame infondato e prescinde dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione. La selezione costituisce una progressione verticale, destinata a valorizzare le professionalità interne, alternativa al concorso esterno.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.l. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021. La procedura comparativa si basa sulla valutazione positiva dell’ultimo triennio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno e sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. Il Tribunale richiama anche l’art. 13 del CCNL 2019-2021 funzioni locali, che demanda alle amministrazioni la definizione dei criteri di valutazione, e il parere del Dipartimento della funzione pubblica reso dopo la novella.

Da tale quadro il Collegio desume che spetta a ciascun ente, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, specificare i parametri legislativi in funzione delle proprie esigenze. Si tratta di una scelta espressione di discrezionalità amministrativa, insindacabile se non per manifesta irragionevolezza, coerente con la natura interna del procedimento.

Nel caso concreto, la clausola dell’avviso attribuiva punteggio al servizio prestato alle dipendenze del Comune eccedente il periodo minimo di ammissione, con un massimo prefissato. Secondo il Tribunale la scelta non è né irragionevole né discriminatoria. Non è erroneo limitare il punteggio ai dipendenti che l’ente ha potuto valutare nel loro operato, considerando irrilevante l’esperienza svolta presso altri enti, neppure in regime di comando.

Il secondo motivo è respinto: non sussiste, in via generale, alcun obbligo per la pubblica amministrazione di avviare e concludere un procedimento in autotutela, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è quindi respinto in quanto infondato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità e novità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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