Progressioni tra aree e autovincolo del regolamento comunale sul punteggio (Cons. Stato n. 9048 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione tra le aree del personale non dirigente, l’amministrazione che abbia adottato un regolamento sui criteri di attribuzione del punteggio è tenuta a rispettarlo: l’avviso di selezione che si discosti dal regolamento viola l’autovincolo così posto. La nozione di famiglia professionale richiamata dal regolamento attiene al profilo oggettivo dell’attività svolta, non all’ente presso cui è maturata; pertanto il punteggio pieno spetta anche per l’esperienza maturata presso altra pubblica amministrazione nella medesima famiglia professionale. La distinzione tra fase di ammissione alla procedura e fase di valutazione dei titoli impedisce di estendere alla seconda i criteri dettati per la prima. L’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dal d.l. n. 44/2023, non consente di privilegiare l’esperienza interna a discapito di quella esterna avente le stesse caratteristiche.
Il Fatto
Roma Capitale indice una procedura di progressione tra le aree per la copertura di posti nel profilo di funzionario di polizia locale. Un dipendente, ammesso alla selezione, impugna la graduatoria finale, l’avviso e i criteri di valutazione, lamentando il punteggio attribuito alla propria esperienza pregressa.
L’art. 4, comma 2, lett. a), dell’avviso riconosce 1,75 punti annui per il servizio prestato presso Roma Capitale nella stessa famiglia professionale e 0,75 punti per il servizio reso presso altre amministrazioni. Il TAR Lazio, con sentenza n. 6199/2025, accoglie il ricorso e annulla le clausole e la graduatoria nei limiti dell’interesse azionato. Roma Capitale appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma l’annullamento. Il thema decidendum non riguarda l’ammissione del candidato, ma il punteggio assegnatogli: le disposizioni sui requisiti di accesso non vengono quindi direttamente in rilievo.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, nel testo introdotto dal d.l. n. 80/2021, che ha capovolto la prospettiva precedente: le progressioni avvengono tramite procedura comparativa, fermi i requisiti di esperienza e professionalità. Il CCNL Funzioni Locali 2019-2021, all’art. 13, commi 6 e 7, demanda alle amministrazioni la definizione dei criteri di valutazione, tra cui l’esperienza maturata nell’area di provenienza.
Il d.l. n. 44/2023 ha poi sostituito le parole “dalle amministrazioni di appartenenza” con “dalle amministrazioni”. Ne deriva che l’esperienza valorizzabile non è limitata a quella interna: l’amministrazione può considerare anche quella maturata presso altro ente pubblico. Il CCNL non può superare la fonte primaria.
Il regolamento capitolino approvato con deliberazione n. 236/2023, non impugnato, all’art. 4, comma 1, attribuisce 1,75 punti annui per l’esperienza nella stessa famiglia professionale e 0,75 per quella in altra famiglia. La formulazione non consente di restringere il punteggio pieno all’esperienza interna: l’espressione rinvia alle caratteristiche professionali dell’attività, non all’ente. Il preambolo correla le famiglie ai settori della contrattazione decentrata e valorizza l’esperienza coerente con il profilo oggettivo.
L’avviso del 24 luglio 2023 ha invece introdotto una distinzione non prevista dal regolamento, attribuendo 0,75 punti all’esperienza nella stessa famiglia professionale ma presso altra amministrazione. Così facendo non ha rispettato l’autovincolo imposto dal regolamento, adottato pochi giorni prima previo confronto sindacale e avente a oggetto proprio le progressioni ex art. 52, comma 1-bis. Le sentenze richiamate dall’appellante (TAR Campania n. 1247/2025, TAR Veneto n. 146/2020, TAR Sicilia n. 1832/2024) sono distinte per il diverso quadro normativo e regolamentare. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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