Project financing: onere di impugnazione immediata dell’approvazione della fattibilità (TAR Campania n. 1809 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime del D.Lgs. n. 36/2023, l’approvazione del progetto di fattibilità mediante provvedimento espresso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente concedente è lesiva delle posizioni degli operatori economici fin dal momento della sua adozione. Ai sensi dell’art. 193, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, l’atto che chiude la prima fase della procedura di finanza di progetto e individua il promotore è soggetto a onere di impugnativa immediata. La mancata tempestiva impugnazione di tale provvedimento lo rende inoppugnabile e preclude la contestazione degli atti di gara basati sul progetto approvato. Le censure avverso l’approvazione della fattibilità non possono pertanto farsi valere con l’impugnazione degli atti successivi di indizione della gara.

Il Fatto

La ricorrente, operatore economico del settore delle costruzioni, impugnava con un primo ricorso le delibere con cui il Comune aveva approvato lo schema di convenzione e il disciplinare di assegnazione inerenti a una proposta di project financing per la realizzazione del Piano degli Insediamenti Produttivi, unitamente agli atti di approvazione della fattibilità tecnica ed economica e di inserimento della proposta nel programma triennale delle opere pubbliche.

Con un secondo ricorso, e poi con motivi aggiunti, la stessa società contestava gli atti di indizione della procedura aperta e la successiva aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato. La tesi attorea era che il P.I.P. non fosse mai stato approvato e che l’amministrazione avesse avviato la gara senza tenere conto della pendenza del procedimento di Autorizzazione Unica Zes. Il Comune e l’aggiudicatario eccepivano l’inammissibilità e l’irricevibilità per carenza di interesse e tardività.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dispone anzitutto la riunione dei due ricorsi per evidente connessione soggettiva e oggettiva. Nel merito, i ricorsi e i motivi aggiunti sono dichiarati irricevibili per tardiva impugnazione della delibera che ha approvato la fattibilità della proposta di finanza di progetto.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 193, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che prevede l’adozione di un provvedimento espresso conclusivo della procedura di valutazione, la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente e la comunicazione ai soggetti interessati. Da tale disciplina il Collegio ricava che l’atto di approvazione della fattibilità e di individuazione del promotore chiude la prima fase della procedura e assume diretta lesività.

Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, recepito da Cons. Stato, Sez. V, n. 8928 del 14 novembre 2025, secondo cui la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di approvazione preclude la possibilità di contestare successivamente gli atti di gara basati sul progetto approvato. Le censure avverso l’atto di approvazione non possono quindi essere trasferite sull’indizione della gara.

Il Collegio richiama altresì la propria sentenza n. 782 del 27 aprile 2026, con cui era stato respinto il ricorso della stessa società avverso il diniego dell’istanza di Autorizzazione Unica Zes, a conferma della già intervenuta definizione del quadro decisionale sull’assetto dell’intervento.

Ne discende che l’omessa impugnazione nei termini della delibera di approvazione della fattibilità rende tale atto inoppugnabile, con conseguente irricevibilità delle doglianze rivolte agli atti successivi. Le spese sono compensate in ragione della decisione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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