Promozione al giorno dopo e transito automatico nella riserva di complemento (TAR Lombardia n. 3766 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il collocamento dell’ufficiale nella riserva di complemento per raggiunti limiti di età costituisce effetto ope legis discendente dal raggiungimento del limite previsto dall’art. 1000 del D.Lgs. n. 66/2010, senza necessità di notificazione del provvedimento formale di transito, che ha valenza meramente dichiarativa di uno status già prodottosi. L’omessa comunicazione rileva solo sul piano dell’aggiornamento documentale e della conoscibilità, non impedendo il perfezionarsi del mutamento di categoria. Qualificato il decreto ministeriale che dispone il transito in modo impersonale come atto plurimo a effetti scindibili, la competenza territoriale si radica presso il giudice della sede di servizio. L’ufficiale che sia transitato nella riserva prima dell’abrogazione dell’art. 1076, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2010 matura il diritto alla c.d. promozione al giorno dopo, la cui domanda tempestivamente proposta va accolta.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale di complemento del Corpo di Commissariato dell’Esercito, era stato inserito nel bacino della “Riserva Selezionata” e, alla data del 28.03.2014, aveva maturato i requisiti per l’avanzamento al grado di capitano. Nel 2015 era stato inserito nelle aliquote di avanzamento per l’anno 2014. Con provvedimento del 10.8.2022 il Ministero della Difesa ha rigettato la proposta di avanzamento, rilevando che l’ufficiale era transitato nella riserva di complemento al compimento del 45° anno di età, categoria per la quale non è previsto l’avanzamento.

Il ricorrente ha impugnato il diniego, la nota di trasmissione e la successiva nota confermativa del 27.10.2022, articolando censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Con motivi aggiunti ha gravato anche il decreto ministeriale del 3.2.2015, conosciuto solo a seguito del deposito documentale dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio affronta la questione di competenza territoriale, sollevata d’ufficio con ordinanza istruttoria. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., per le controversie dei pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale della sede di servizio, da intendersi come quella di formale assegnazione al momento della domanda. Il ricorrente, appartenente alla forza in congedo presso l’Ufficio Documentale del Comando Militare Esercito Lombardia, ha sede di servizio in Milano, come confermato dallo stato di servizio e dai dispositivi di richiamo.

Quanto all’eccezione dell’Amministrazione, che invocava il TAR Lazio per essere il decreto del 2015 atto di autorità centrale, il Collegio qualifica il provvedimento come atto plurimo a effetti scindibili: esso racchiude una pluralità di determinazioni autonome per distinti destinatari. In presenza di un atto funzionalmente scindibile, la competenza segue la sede di servizio del dipendente, con conseguente radicamento presso il Tribunale adito.

Nel merito, il Tribunale respinge le censure sulla mancata notifica del decreto di transito. L’art. 1000 del D.Lgs. n. 66/2010, nel testo vigente ratione temporis, fissava a 45 anni il limite per gli ufficiali subalterni. Il transito nella riserva costituisce effetto automatico del raggiungimento del limite, con funzione del provvedimento meramente dichiarativa. L’eventuale notifica non può differenziare la decorrenza dello status tra i destinatari, in contrasto con esigenze di omogeneità. Parimenti infondate sono le doglianze sull’applicazione del limite elevato a 55 anni e sulla valutazione “ora per allora” della proposta di avanzamento, nonché quella sull’art. 1002 del D.Lgs. n. 66/2010, inapplicabile per l’avvenuto raggiungimento del limite di età.

È invece fondato l’ultimo motivo. L’art. 1076, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2010, vigente alla data del compimento del 45° anno e poi abrogato dalla legge n. 190/2014 dal 1.01.2015, prevede la promozione al grado superiore per gli ufficiali collocati in riserva. Il mutamento di stato giuridico ne costituisce l’unico presupposto. Il ricorrente è transitato nella riserva prima dell’abrogazione e ha tempestivamente introdotto la domanda: sussistono dunque i presupposti della promozione al giorno dopo.

I ricorsi sono accolti nei limiti indicati, con annullamento del diniego del 10.8.2022 e degli atti connessi, escluso il decreto del 2015, non travolto dall’accoglimento. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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