Preclusione incarico semidirettivo per magistrato con precedenti funzioni nello stesso ufficio (TAR Lazio n. 9288 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il magistrato che abbia svolto funzioni semidirettive giudicanti di primo grado, ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 160/2006, per un periodo superiore al quadriennio presso un determinato ufficio giudiziario, non è legittimato a concorrere per il conferimento di analoghe funzioni semidirettive presso il medesimo ufficio. La preclusione opera anche quando la nuova funzione riguardi una sezione specializzata, come la sezione lavoro, in quanto il criterio di valutazione dell’omogeneità delle funzioni è ancorato esclusivamente alla classificazione normativa di cui all’art. 10, comma 7, d.lgs. n. 160/2006, a prescindere dalla diversità contenutistico-tabellare o di materia. La temporaneità degli incarichi semidirettivi risponde all’esigenza di garantire il periodico ricambio nei ruoli direttivi e di evitare il prolungato radicamento territoriale del magistrato.
Il Fatto
Il ricorrente, magistrato già nominato Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo dal 2019, ha partecipato alla procedura indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura per il conferimento dell’incarico di Presidente della Sezione Lavoro del medesimo Tribunale. Dopo che la commissione referente aveva proposto all’unanimità la sua nomina, il plenum, nella seduta del 3 aprile 2025, ha dichiarato il magistrato non legittimato all’incarico, applicando la preclusione di cui all’art. 46 d.lgs. n. 160/2006, in quanto lo svolgimento delle funzioni semidirettive presso lo stesso ufficio avrebbe superato, in caso di nomina, il limite complessivo di otto anni anche computando il solo primo quadriennio. L’incarico è stato quindi conferito all’unica altra candidata rimasta in gara.
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del CSM e il consequenziale decreto ministeriale di nomina, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d.lgs. n. 160/2006, sostenendo che la sezione lavoro, per le sue peculiarità ordinamentali e la specialità della materia trattata, non potesse essere assimilata alle sezioni ordinarie del Tribunale e che, pertanto, la preclusione non trovasse applicazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto in primo luogo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, rilevando che il ricorrente ha ritualmente impugnato il decreto ministeriale di nomina della controinteressata, con conseguente integrità del contraddittorio.
Quanto ai motivi concernenti la violazione delle garanzie partecipative, il Collegio ha osservato che la procedura di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi ha natura comparativa e che la lesione dell’interesse del ricorrente era data esclusivamente dalla negata legittimazione a partecipare alla procedura, presupposto regolato da precise disposizioni normative. La revoca di una pregressa proposta della commissione referente non è risultata dagli atti depositati; né è stata prodotta la memoria che il ricorrente assume di aver inviato all’organo di autogoverno. La proposta della commissione, avendo natura di atto endoprocedimentale, non poteva pertanto far sorgere alcun onere di motivazione rafforzata in capo al CSM.
Il Tribunale ha poi disatteso il motivo di disparità di trattamento, rilevando la genericità del richiamo a una precedente deliberazione consiliare, priva di alcuna allegazione documentale a supporto.
Nel merito della questione preclusiva, il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza della Sezione 23 gennaio 2024, n. 1248, secondo cui l’art. 46 d.lgs. n. 160/2006 non richiede una verifica della diversità contenutistico-tabellare tra la funzione già svolta e quella per cui si presenta la nuova domanda. L’alterità tra le funzioni deve essere verificata in astratto, facendo riferimento esclusivamente all’elenco normativo dell’art. 10, comma 7, d.lgs. n. 160/2006, senza alcuna valutazione caso per caso della diversità delle funzioni sotto il profilo tabellare o della materia trattata.
Il Tribunale ha quindi respinto la tesi del ricorrente che invocava la specialità della sezione lavoro in ragione della disciplina di cui alla legge n. 533/1973, osservando che una concezione “semovente” delle funzioni contrasterebbe con la scelta del legislatore di ancorare la valutazione di omogeneità alla classificazione normativa. La norma dell’art. 46, comma 2, d.lgs. n. 160/2006, riferendosi solo ad “altre funzioni” e non ad “altre funzioni semidirettive”, conferma che la preclusione opera per tutte le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado elencate dall’art. 10, comma 7, nel medesimo ufficio giudiziario. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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