Incidente di esecuzione nel giudizio di ottemperanza e nuovi termini al commissario (TAR Puglia n. 1331 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta già nominato non abbia dato esecuzione al giudicato, il giudice amministrativo accoglie l’incidente di esecuzione proposto dai soggetti interessati e, anziché procedere a sostituzione, conferma il commissario nell’incarico assegnandogli un nuovo termine, con sollecitazione al pronto insediamento. L’esecuzione deve essere riferita, in modo distinto, alla sfera di spettanza di ciascun Comune destinatario del contributo socio-ambientale. L’inerzia serbata dall’ente pubblico obbligato integra il presupposto dell’inottemperanza e giustifica l’adozione dei provvedimenti esecutivi, nonché la condanna alle spese della fase incidentale in favore delle parti che l’hanno promossa.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze di primo grado che avevano accertato la spettanza del contributo socio-ambientale, pari al 5% della tariffa di conferimento, ex art. 10 L.R. Puglia n. 17/1993, in favore dei Comuni contermini alla piattaforma impiantistica. Con una prima sentenza di ottemperanza il Tribunale aveva ordinato all’Agenzia regionale, subentrata alle soppresse Autorità d’ambito, di determinare e corrispondere il contributo secondo la quantificazione e la ripartizione stabilite in motivazione, condannandola alle spese.
Accertata la perdurante inerzia dell’ente, il Tribunale aveva nominato commissario ad acta il Prefetto o suo delegato. Successivamente il Comune intervenuto ha proposto autonoma istanza di nomina o sollecito, mentre il commissario delegato ha chiesto elementi di contatto con le parti e il Comune ricorrente ha lamentato l’inerzia commissariale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’inadempimento dell’Agenzia regionale permane totale e che nessuna attività esecutiva è stata posta in essere. Il presupposto dell’incidente di esecuzione, già scrutinato con la precedente sentenza di nomina, resta dunque integrato anche riguardo all’istanza del Comune intervenuto, che va accolta.
Il Tribunale non ritiene di dover procedere alla sostituzione del commissario. La soluzione prescelta è la conferma nell’incarico con assegnazione di un nuovo termine di sessanta giorni dalla comunicazione, unitamente al sollecito al pronto insediamento. Il commissario è invitato a provvedere indipendentemente dai contatti ufficiosi con i difensori delle parti costituite.
L’esecuzione va riferita, limitatamente a quanto di rispettiva spettanza, tanto al Comune ricorrente quanto al Comune intervenuto. Il giudice amministrativo coordina così la fase esecutiva già avviata con la nomina commissariale, evitando duplicazioni di incarichi e mantenendo unitarietà all’ottemperanza.
Sul piano delle spese, il Collegio richiama l’art. 91 c.p.c. e integra la condanna già pronunciata a carico dell’Agenzia. All’importo liquidato in favore del Comune ricorrente si aggiunge l’ulteriore somma in favore del Comune intervenuto per la presente fase incidentale, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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