Proprietario locatore corresponsabile dell’abbandono dei rifiuti e competenza comunale alla bonifica (Cons. Stato n. 1487 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario che concede in locazione un’area destinata a recupero di inerti e rimane inerte dinanzi agli ordini di rimozione dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, opponendosi agli stessi, risponde quale corresponsabile della contaminazione, per violazione degli obblighi minimi di cura e custodia sul bene. La responsabilità per la permanenza dei rifiuti interrati e per la contaminazione non è esclusiva del conduttore che li ha materialmente abbandonati. Il Comune è competente ad adottare gli atti di rimozione dei rifiuti e di bonifica quando, nella contiguità tra abbandono incontrollato e bonifica dei siti inquinati, la contaminazione derivi dal protrarsi del deposito, ed è legittimato a intervenire anche quale delegato della Provincia. Il principio “chi inquina paga” si applica al proprietario negligente, non essendo decisivo l’esito del distinto procedimento penale.
Il Fatto
Una società proprietaria di un’area la concede in locazione a un’impresa che vi svolge recupero di inerti da demolizioni, realizzandovi opere abusive e abbandonandovi, anche interrati, numerosi rifiuti. Il Comune adotta nel 2015 un’ordinanza di demolizione e ripristino con cronoprogramma per lo smantellamento dell’impianto e la rimozione dei rifiuti, e nel 2018 ingiunge alla proprietaria e al suo amministratore di presentare il piano di caratterizzazione del sito.
La società impugna i provvedimenti dinanzi al TAR Veneto, che riunisce i ricorsi e li respinge quanto alle due ordinanze. Propone appello, chiedendo la riforma della sentenza n. 978 del 2023 con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la mancata comunicazione della nuova individuazione dell’area da acquisire, dopo il parziale annullamento della prima ordinanza. Il Collegio ritiene la doglianza infondata alla luce della documentazione in atti e, soprattutto, priva di incidenza: l’acquisizione si fonda sul definitivo accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell’inottemperanza alle precedenti ingiunzioni. L’ordine di asportazione dei rifiuti conserva autonomia, essendo diretto al soggetto corresponsabile e adottato per finalità di salvaguardia ambientale, a prescindere dalla proprietà ormai comunale dell’area.
Il secondo motivo ribadisce l’estraneità della società al deposito e all’interramento. Il Consiglio richiama la propria sentenza n. 3962/2019, che aveva già rilevato come la società avesse presentato istanza di sanatoria degli abusi della conduttrice, si fosse limitata a dichiarare tardivamente l’intenzione di attivarsi e non avesse compiuto alcun atto concreto, opponendosi poi ai provvedimenti finalizzati a eliminare le fonti di inquinamento.
Da qui la qualificazione della società come corresponsabile: la proprietaria è venuta meno agli obblighi minimi di cura e custodia del fondo locato, restando negligente e disinteressandosi del bene per anni. La Corte precisa che tale ricostruzione non è smentita dalle sorti del procedimento penale, fondato su presupposti autonomi.
Il terzo motivo riguarda la pretesa incompetenza del Comune. Il Collegio osserva che abbandono incontrollato e bonifica dei siti inquinati si pongono in rapporto di contiguità, potendo la contaminazione derivare dal protrarsi del deposito. La commistione dei profili e la priorità dell’asportazione dei rifiuti interrati, adempimento essenziale per la bonifica, fondano la competenza comunale, anche in qualità di delegato della Provincia, senza che alcuna norma vietasse tale modalità di intervento.
Il quarto motivo, sul principio “chi inquina paga”, segue la medesima sorte. La responsabilità è ricondotta non solo alla conduttrice, ma anche alla locatrice, che nulla ha fatto per rimuovere i rifiuti e impedirne la penetrazione nel terreno e nella falda. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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