Delibere ARERA non vincolano la verifica di anomalia delle offerte (Cons. Stato n. 1480 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le delibere ARERA sul metodo tariffario MTR-2 determinano i valori massimi della TARI, non i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio. Esse sono indirizzate alla stazione appaltante per la predisposizione del piano economico-finanziario e non alle imprese concorrenti, sicché non vincolano la verifica di anomalia dell’offerta. L’inclusione del criterio nella Relazione tecnico-economica non ne impone l’applicazione in sede di giudizio di congruità. La stazione appaltante che ritenga sufficienti le giustificazioni dell’aggiudicataria esercita correttamente la propria discrezionalità e non incorre in eccesso di potere. I motivi non assorbiti ma espressamente rigettati in primo grado vanno riproposti mediante appello incidentale, a pena di inammissibilità.

Il Fatto

Il Comune ha aggiudicato l’appalto per il servizio di spazzamento e raccolta rifiuti alla prima classificata. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica e l’illegittimità della verifica di anomalia: l’aggiudicataria non aveva indicato la remunerazione del capitale secondo il criterio ARERA MTR-2, previsto dalla Relazione tecnico-economica a base di gara.

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo l’offerta carente su un elemento a valore imperativo e la decisione della stazione appaltante priva di motivazione al riguardo. La società aggiudicataria ha proposto appello, contestando l’applicazione delle delibere ARERA alla verifica di congruità.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello fondata sull’esecuzione spontanea della sentenza di primo grado. L’atto con cui il Comune ha prorogato il servizio al gestore uscente dà esecuzione al dictum giudiziale e non esprime autonome scelte discrezionali: secondo il principio più volte affermato, richiamato da Cons. Stato, Sez. III, n. 30 del 2025, l’esecuzione spontanea non preclude l’impugnazione, poiché l’accoglimento travolge con effetto retroattivo gli atti esecutivi ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ.

Nel merito, la Corte osserva che le delibere ARERA non sono volte a disciplinare la verifica di anomalia delle offerte, ma a fornire alla stazione appaltante indicazioni sulle tariffe da applicare in relazione alla TARI. Esse non sono indirizzate alle imprese concorrenti.

Il Collegio richiama la propria recente pronuncia Cons. Stato, Sez. IV, n. 6466 del 2025, secondo cui il metodo MTR integra una regolazione della tariffa attraverso un vincolo ai ricavi, volto a fissare i valori massimi della TARI, non a determinare i corrispettivi contrattuali. Questi ultimi derivano dall’esito della gara e dall’offerta dell’imprenditore, per definizione capace di valutare la remuneratività del prezzo.

Da qui l’erroneità della tesi del TAR, che aveva preteso di applicare il metodo tariffario alla valutazione della congruità. Nel reputare sufficienti le giustificazioni dell’aggiudicataria sulla differenza tra utile operativo e remunerazione del capitale, l’Amministrazione ha fatto corretta applicazione delle regole del giudizio di anomalia, giungendo a una determinazione immune dai vizi dedotti. L’inclusione del criterio nella Relazione tecnico-economica è documento propedeutico alla disciplina della procedura e non inficia tale ricostruzione.

Quanto ai motivi terzo e quarto del ricorso originario, la Corte rileva che essi non sono stati assorbiti ma espressamente rigettati dal TAR: non riproposti con appello incidentale, risultano inammissibili. L’appello va quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con condanna della seconda classificata alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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