Proroga concessione gas: diritto potestativo del concessionario e preavviso di rigetto (TAR Sicilia n. 3976 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di un giacimento di gas naturale diverso dagli idrocarburi, cui si applica la disciplina della L.R. Sicilia n. 14/2000, vanta un diritto potestativo alla proroga della concessione ai sensi dell’art. 27, comma 2, L.R. n. 14/2000, non inciso dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, che non trova applicazione quando il concessionario sia anche titolare del suolo sovrastante il giacimento. Il termine di tre anni anteriori alla scadenza non è perentorio e attiene al solo contenuto dell’atto di proroga, non all’esercizio del diritto. Il diniego opposto a un’istanza tempestiva è illegittimo per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, non ricorrendo l’ipotesi dell’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, e per travisamento dei fatti in ordine all’asserito inadempimento del concessionario.
Il Fatto
Una società titolare di concessione per la captazione di anidride carbonica naturale nel territorio di Mineo, rinnovata con decreto assessoriale del 1997 fino al 20 luglio 2024, presenta istanza di proroga il 28 giugno 2023. Con provvedimento del 18 luglio 2024 l’Amministrazione regionale rigetta l’istanza.
La società impugna il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo otto censure: dalla violazione del principio di separazione tra indirizzo e gestione alla mancata audizione del Consiglio regionale delle miniere, dall’omesso preavviso di rigetto alla falsa applicazione della direttiva 2006/123/CE, fino all’errore di fatto sull’inadempimento del debito verso il Comune di Mineo. La domanda cautelare, dapprima rigettata, viene rinunciata e la causa trattiene in decisione all’udienza del 21 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che, pur non essendo l’anidride carbonica un idrocarburo, l’art. 1, comma 1, L.R. n. 14/2000 estende la disciplina anche alla coltivazione di giacimenti di gas diversi dagli idrocarburi. Passa poi all’esame dei motivi.
Quanto alla prima censura, il Tribunale esclude che il principio di separazione tra attività di indirizzo e gestione sia costituzionalizzato o di immediata derivazione dall’art. 97 Cost. Il legislatore regionale può riservare all’Assessore l’adozione di provvedimenti di particolare delicatezza, come quelli in materia di concessioni per la coltivazione di giacimenti, per i profili ambientali e sanitari coinvolti.
Sul secondo motivo, il Collegio rileva che il parere del Consiglio delle miniere non è previsto dalla L.R. n. 35/1960, ma dal d.P.R. n. 92/1947. La soppressione dell’organo ex art. 32, comma 2, L.R. n. 9/2013 non può quindi risolversi nella salvezza di una funzione che la legge richiamata non attribuisce.
Esaminando congiuntamente i motivi quinto e ottavo, il giudice ritiene che la direttiva 2006/123/CE non trovi applicazione nel caso concreto. L’art. 6 L.R. n. 14/2000 configura recessivo l’interesse del dominus soli rispetto alla coltivazione del giacimento: non si comprende perché, quando le due posizioni coincidano, l’interesse concorrenziale debba imporne la distinzione. L’art. 27, comma 2 configura quindi un diritto potestativo al rinnovo, non inficiato dall’art. 12 della direttiva.
Ne consegue la fondatezza del terzo motivo: mancando la preclusione al rinnovo automatico, non poteva ritenersi irrilevante l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, non operando l’art. 21-octies, comma 2. Infondato è invece il quarto motivo, poiché le ragioni del diniego sono state esplicitate. Quanto alla tempestività, l’art. 44 L.R. n. 14/2000 richiede un intervento amministrativo di adeguamento mai avvenuto: il termine resta al 20 luglio 2024 e l’istanza è tempestiva. Il limite dei tre anni attiene al contenuto dell’atto, non all’esercizio del diritto. Infine, il debito verso il Comune di Mineo è stato rateizzato con decorrenza dei versamenti da dicembre 2024: il travisamento dei fatti è escluso. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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