Variante PGT e vincolo espropriativo: discrezionalità del Comune e affidamento qualificato (TAR Lombardia n. 1346 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica il Comune gode di ampia discrezionalità e le scelte di merito non sono sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti. La posizione dei privati recede rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di un affidamento qualificato a una specifica destinazione del suolo. Tale affidamento non sussiste in assenza di un Piano attuativo approvato o adottato, o dell’avvio formalizzato di un’operazione di riqualificazione edilizia o urbanistica. Ne consegue che la potestà pianificatoria non è soggetta al divieto di reformatio in peius e l’interesse del privato alla conferma del pregresso azzonamento resta interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di alcuni immobili siti in una frazione del Comune, hanno impugnato la deliberazione consiliare con cui è stata approvata una Variante al Piano di Governo del Territorio. La Variante ha introdotto nel Piano dei Servizi un intervento di parcheggio pubblico e la sistemazione di una piazzetta, ricomprendendo le aree dei ricorrenti — in precedenza azzonate come residenziali — tra le aree destinate a servizi pubblici, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e irrazionalità manifesta, nonché la violazione del principio di proporzionalità. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via di premessa la classificazione urbanistica delle aree prima della Variante e rileva che, all’avvio del procedimento, esse non erano interessate da alcun intervento edificatorio diretto né risultavano assoggettate a un Piano attuativo approvato o adottato. La Variante le ha riservate alla realizzazione di un parcheggio e di una piazzetta, con motivazione articolata nella Relazione di piano.
Le censure dei ricorrenti muovono dall’assunto che la zona non sarebbe sprovvista di parcheggi adeguati e che l’intervento sarebbe inopportuno per ragioni di sicurezza e di localizzazione. Il TAR ritiene che i chiarimenti dell’Ufficio Tecnico comunale attestino la piena coerenza delle previsioni impugnate e smentiscano le asserzioni del ricorso. Tali chiarimenti non costituiscono motivazioni postume, perché la fattispecie è sottratta alla legge generale sul procedimento per effetto dell’art. 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990: le ragioni delle determinazioni pianificatorie si ricavano dall’insieme degli atti del procedimento e dai criteri generali posti alla base delle scelte.
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui la posizione dei privati è recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, salvo arbitrarietà o irragionevolezza manifeste o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato n. 9758 del 2023; Consiglio di Stato n. 7881 del 2023; TAR Lombardia n. 492 del 2024). Quanto all’affidamento qualificato, il Tribunale ne individua i casi eccezionali — superamento degli standard minimi del d.m. 2 aprile 1968, pregresse convenzioni edificatorie, giudicati recanti il riconoscimento del diritto di edificare, modificazione in zona agricola di area interclusa da fondi edificati — e li esclude nella specie (Consiglio di Stato n. 21 del 2023; Corte costituzionale n. 179 del 2019).
In assenza di un’operazione di riqualificazione formalizzata o di un Piano attuativo, non sussiste alcun affidamento giuridicamente tutelabile e la potestà pianificatoria non è soggetta al divieto di reformatio in peius. Le contestazioni dei ricorrenti afferiscono al merito delle scelte amministrative e non trovano ingresso in sede giurisdizionale.
Quanto ai paventati danni da esecuzione dei lavori, il Collegio osserva che l’area soggetta a espropriazione, una volta sottratta alla disponibilità dei proprietari, non è più utilizzabile e non è configurabile alcun danno rispetto ad essa, mentre la restante proprietà non è assoggettata al vincolo ablatorio. Ne deriva il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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