Piano casa Puglia: no silenzio assenso e domanda completa entro il termine (TAR Puglia n. 762 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso di cui all’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 non si applica ai procedimenti edilizi disciplinati dalla normativa regionale sul piano casa. Il carattere derogatorio della disciplina speciale comporta l’inapplicabilità dell’istituto del provvedimento tacito di accoglimento a procedimenti a loro volta caratterizzati da tratti derogatori rispetto alla disciplina ordinaria. Ai fini dell’art. 7, comma 1, l.r. Puglia n. 14/2009, come interpretato dall’art. 5, l.r. n. 51/2017, la domanda si considera completa in ogni suo elemento non alla data della mera presentazione, ma quando l’amministrazione reputa, secondo un criterio di ragionevolezza, che il progetto contenga tutti gli elementi essenziali per essere assentito. L’inefficacia del provvedimento tardivo ex art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990 opera solo nelle ipotesi tipizzate dalla norma e non consuma la potestà di provvedere.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio produttivo dismesso in Bari, presentava il 5 maggio 2021 istanza di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 4, comma 1, l.r. Puglia n. 14/2009. L’ufficio tecnico richiedeva numerosi elaborati integrativi ex art. 20, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 e, tra preavvisi di diniego e pareri favorevoli condizionati, il procedimento si protraeva sino al diniego definitivo del 2023.
La società agiva quindi per l’accertamento del silenzio assenso e, in via gravemente subordinata, per la declaratoria di nullità o l’annullamento del diniego. Il Comune resisteva, rilevando l’incompletezza della domanda alla data del 31 dicembre 2021, termine ultimo per accedere ai benefici del piano casa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 10 febbraio 2023, che ha dichiarato illegittima la proroga al 2022 introdotta dall’art. 2, l.r. n. 38/2021, facendo rivivere il termine del 31 dicembre 2021. Da qui la questione centrale: cosa significhi “domanda completa in ogni suo elemento“.
Il Tribunale ritiene che il concetto vada rapportato al tipo di procedimento avviato. La domanda è completa solo se corredata dei documenti che consentono agli uffici di svolgere gli accertamenti necessari al passaggio dalla fase di iniziativa a quella istruttoria. Il parametro ermeneutico è offerto dall’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001. Non è completa, dunque, la domanda che abbia imposto integrazioni o modifiche progettuali tali da alterare il contenuto del progetto originario.
Su questa base la domanda di accertamento del silenzio assenso è infondata. L’istituto non opera per i progetti disciplinati dalla legislazione regionale sul piano casa: ammetterne l’applicazione darebbe vita a una normativa eccentrica e incoerente rispetto all’ordinamento.
Respinta anche la domanda di nullità. L’inefficacia del provvedimento tardivo ex art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990 consegue alla scadenza dei termini di specifiche e circoscritte disposizioni: conferenza di servizi semplificata, inerzia tra amministrazioni, silenzio assenso tipizzato, divieto di prosecuzione dell’attività. Nel caso concreto la scadenza del termine non consuma la potestà di provvedere.
La subordinata domanda di annullamento cade per l’accertata incompletezza della pratica al 31 dicembre 2021: mancava la relazione tecnica del progettista sulla monetizzazione degli standard, trasmessa solo il 30 novembre 2022, e la conseguente delibera di Giunta favorevole. Il Collegio esclude un atteggiamento ostruzionistico dell’amministrazione, ma ribadisce che la completezza non è ancorata alla data di presentazione né alla valutazione del privato, bensì a un profilo di appropriatezza ed esaustività documentale. Ricorso respinto, spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.