Proroga ex lege delle concessioni demaniali: disapplicazione e acquiescenza del concessionario (TAR Toscana n. 1429 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disapplicazione della proroga legale delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2033, per contrasto con il diritto europeo, e la conseguente abrogazione della normativa interna non attribuiscono al concessionario alcun legittimo affidamento tutelabile. L’atto con cui il Comune rileva il nuovo termine di scadenza è vincolato e dovuto, non costituisce esercizio di autotutela e non richiede i presupposti dell’annullamento d’ufficio. La sola pubblicazione dell’istanza di proroga non trasforma un procedimento di proroga automatica in una procedura concorrenziale conforme alla dir. 2006/123/CE. Il concessionario che abbia presentato domande autonome e sottoscritto senza riserva gli atti concessori manifesta acquiescenza e non può poi contestare l’autonomia dei rapporti e delle rispettive durate.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un complesso turistico comunale e l’area demaniale marittima antistante, regolati da due titoli distinti: un atto di concessione del 2007, poi sostituito da un contratto di locazione del 28 maggio 2020, e la concessione demaniale marittima n. 13/2007, ampliata nel 2014. In forza della delib. G.M. n. 213/2020 e dell’atto integrativo n. 9/2021, la concessione demaniale era stata prorogata al 31 dicembre 2033 ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018.

Con determinazione n. 238 del 13 aprile 2023, il Comune disapplicava la proroga e fissava la scadenza al 31 dicembre 2024, in applicazione dell’art. 3 della legge n. 118/2022. La società impugnava l’atto, chiedendo anche l’accertamento della durata al 2033 e della natura pertinenziale del rapporto demaniale rispetto al complesso aziendale. Con motivi aggiunti impugnava la successiva delib. G.M. n. 387/2024, che aveva prorogato le concessioni al 30 settembre 2027 in forza del d.l. n. 131/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone l’estromissione dell’Agenzia del Demanio, estranea alla formazione degli atti impugnati. Supera l’eccezione di tardività, manifestamente infondata per la necessità di comunicazione individuale dell’atto e per la mancata prova della pubblicazione all’albo.

Il primo motivo, incentrato sull’accessorietà del rapporto demaniale rispetto alla locazione commerciale, è inammissibile per acquiescenza. Già l’avviso di gara del 2006 distingueva la gestione dell’immobile comunale dalla separata concessione demaniale dell’arenile. I due rapporti non hanno mai avuto identica decorrenza né durata: l’uno scadeva nel 2013, l’altro nel 2013 ma in data diversa, con sfasature accettate per anni. La società ha presentato domande autonome e sottoscritto gli atti senza riserva: condotta univoca incompatibile con la tesi dell’embricazione oggi sostenuta. L’impugnazione degli atti di proroga è a sua volta preclusa e tardiva.

Il secondo e il terzo motivo, che rivendicano la proroga al 2033 come esito di un procedimento comparativo, sono infondati. La determina n. 238 non è autotutela, ma semplice presa d’atto della disapplicazione già affermata da Cons. Stato, ad. plen. n. 17 e 18 del 2021, e della sopravvenuta abrogazione: atto vincolato e dovuto. L’annullamento della sentenza n. 18/2021 ad opera di Cass. Sez. Un. n. 32559 del 23 novembre 2023 non incide sul merito della disapplicazione. La pubblicazione dell’istanza non integra una procedura concorrenziale, come chiarito da Cons. Stato, sez. VII, n. 1129 dell’11 febbraio 2025: l’avviso del 2020 non prevedeva domande concorrenti.

Il quarto motivo è respinto. La dir. 2006/123/CE si applica anche ai rapporti di durata sorti prima della direttiva, per la parte successiva allo ius superveniens, secondo Cons. Stato, sez. VII, n. 4014 del 9 maggio 2025 e CGUE, causa C-464/24. La concessione è stata comunque rinnovata nel 2014 con diversa estensione, dunque non è mera proroga. I motivi aggiunti ripropongono le stesse censure e sono in parte inammissibili, in parte respinti. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *