Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e sopravvenienze emendative provvisorie (TAR Molise n. 228 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un provvedimento che rimuova i vizi dedotti avverso un atto amministrativo a lesività provvisoria determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso. Non ha pregio l’eccezione secondo cui l’atto sopravvenuto avrebbe carattere solo interinale, quando la provvisorietà è la stessa natura dell’atto impugnato: la rimozione della lesione è omogenea alla lesione rimossa. La natura temporanea del provvedimento emendativo, adottato fino a diversa determinazione dell’Amministrazione, non impedisce il venir meno dell’interesse, se gli effetti sono favorevoli al ricorrente e la difesa pubblica ne ha rappresentato la definitività di fatto, senza specifica controdeduzione avversaria.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbano in forza di un contratto di servizio risalente al 2011, con programmi di esercizio definiti da provvedimenti regionali succedutisi nel tempo. A seguito dell’annullamento giurisdizionale della precedente rete dei servizi, la Regione approvava con D.G.R. n. 113/2022 una nuova rete dei servizi minimi e, con la successiva D.D. n. 2358/2022, ne affidava l’esercizio in via provvisoria e temporanea alle imprese attive sul territorio a partire dal 16 maggio 2022.
La società impugnava la delibera, la determina e gli atti connessi, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento, e chiedendo il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio la Regione, con due note, autorizzava la prosecuzione di corse contestate, correggendo gli errori della nuova rete in relazione ai servizi della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che, per la parte delle determinazioni emendata con la nota prot. n. 140035/2023, il difetto di interesse è certo: l’efficacia di tali atti era circoscritta all’anno scolastico 2023/2024, ormai trascorso. Su questo punto converge la stessa ricorrente, che nella replica ha limitato la persistenza dell’interesse alle sole censure rimosse dalla nota prot. n. 114897/2022.
La questione centrale riguarda proprio quest’ultima nota, che la società riteneva solo interinale. Il TAR osserva che le determinazioni impugnate recavano ab origine una lesività provvisoria e temporanea, perché tale era la natura del provvedimento da cui scaturivano: la D.D. n. 2358/2022 aveva ad oggetto esclusivamente un affidamento provvisorio e temporaneo dei servizi relativi alla nuova rete.
Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che una lesività di genere minore possa ben ritenersi rimossa da un provvedimento di pari natura temporanea, quale la nota regionale, valida fino a diversa comunicazione o formale approvazione dei programmi definitivi. L’atto sopravvenuto ha quindi natura analoga a quella degli atti gravati, ma con effetti favorevoli alla ricorrente.
Il Collegio valorizza altresì la rappresentazione della difesa regionale, che in udienza ha affermato la definitività di fatto degli atti emendativi. La difesa della ricorrente ne ha preso atto senza formulare alcuna specifica controdeduzione. Su questa base il TAR dichiara l’integrale improcedibilità del ricorso, non essendovi più interesse alla decisione sul merito.
Le peculiarità fattuali della vicenda e la natura della controversia giustificano infine la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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