Limiti campi elettromagnetici e ordinanze sindacali fuori competenza (TAR Liguria n. 276 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è riservata allo Stato dall’art. 4 della legge n. 36/2001. L’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 vieta ai Comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione delle stazioni radio base in aree generalizzate del territorio e di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione. Il limite di 15 V/m fissato dall’art. 10 della legge n. 214/2023 è immediatamente applicabile e prevale sul valore comunale di 6 V/m. Le ordinanze extra ordinem ex art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 richiedono un’emergenza sanitaria locale accertata con istruttoria tecnico-scientifica, un termine finale di efficacia e non possono fondarsi sul solo principio di precauzione invocato in assenza di evidenze.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, gestisce una stazione radio base nel territorio comunale. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo limite statale di 15 V/m, la società ha comunicato al SUAP l’incremento dei valori emissivi ai sensi degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 259/2003.
Il Comune ha dapprima adottato un’ordinanza contingibile e urgente che vietava sull’intero territorio l’aumento oltre 6 V/m, poi ha dichiarato inefficace la comunicazione e ha diffidato la società alla cessazione dell’attività. Con successiva delibera consiliare ha avviato il piano antenne e mantenuto fermo il limite di 6 V/m per due anni. La società ha impugnato gli atti con ricorso e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni pregiudiziali del Comune. Quella di difetto di ius postulandi è tempestiva, ma infondata: il divieto di subdelega opera solo nel campo pubblicistico e non in quello privatistico (Cass. civ., sez. II, n. 8407 del 2016); in ogni caso la procura del 2024 ha ratificato il mandato ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo secondo l’orientamento maggioritario (Cons. Stato, sez. V, n. 9391 del 2024). Infondata è anche l’eccezione di difetto di interesse sui motivi aggiunti.
Nel merito l’ordinanza sindacale è illegittima sotto plurimi profili. Ha vietato in via generalizzata e senza limiti di tempo l’aumento dei valori di esposizione, violando l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001. Il Sindaco è incompetente, perché la misura costituisce surrettizia tutela della popolazione da immissioni radioelettriche riservata allo Stato. Manca il presupposto dell’emergenza sanitaria locale ex art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, non essendo stato effettuato alcun accertamento tecnico attendibile (Cons. Stato, sez. V, n. 1942 del 2023). Difetta inoltre un termine finale di efficacia (TAR Liguria, sez. I, n. 751 del 2023).
Il Collegio ritiene poi illogico desumere il pericolo dall’assenza di evidenze sull’assoluta innocuità dei limiti: le indagini scientifiche possono dimostrare la dannosità di una condizione, non la sua innocuità. Il principio di precauzione non conduce automaticamente a vietare ogni attività ipoteticamente rischiosa, in mancanza di riscontri oggettivi e verificabili (TAR Lazio, n. 19139 del 2023). Il limite di 15 V/m è peraltro quattro volte inferiore a quello europeo di 60 V/m.
L’illegittimità dell’ordinanza travolge in via derivata gli atti dirigenziali, a loro volta illegittimi in via propria per aver disapplicato i nuovi limiti statali e per aver contestato la vicinanza dell’impianto alle abitazioni e profili tecnici rimessi ad ARPAL, che aveva espresso parere favorevole. È illegittima anche la delibera consiliare che ha imposto il mantenimento del limite abrogato di 6 V/m. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è respinto: i prospettati pericoli non sono suffragati da prove scientifiche. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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