Proroga delle concessioni demaniali marittime fino alla stipula del nuovo rapporto concessorio (TAR Puglia n. 1203 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, introdotta dall’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022 nel testo modificato dal d.l. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, e dall’art. 4, comma 7 della stessa legge, non contrasta con la direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE. La proroga opera come misura di carattere tecnico, funzionale allo svolgimento delle gare, e il termine del 30 settembre 2027 costituisce solo il limite massimo, restando possibile la cessazione anticipata ove le procedure si concludano prima. Il concessionario uscente ha diritto a mantenere l’occupazione dell’area demaniale fino alla stipula dell’atto che regola il nuovo rapporto concessorio.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative nel territorio del Comune di Ginosa, impugnava la deliberazione di Giunta n. 197 e n. 198 del 17.10.2024, la determinazione dirigenziale n. 2441 del 15.11.2024 e gli atti della procedura di gara indetta per l’assegnazione di venti concessioni, oltre alla successiva determinazione dirigenziale n. 2579 del 04.12.2024.

Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato e del ne bis in idem rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024, per mancata impugnazione di atti presupposti e per difetto di notifica all’AGCM. Nelle more del giudizio interveniva la determinazione di aggiudicazione n. 733/2025, con cui la ricorrente risultava aggiudicataria, ma la proroga della concessione in essere era fissata al 15 settembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024 imponeva l’avvio delle gare ma non predeterminava le modalità attuative: l’attività amministrativa conseguente è nuova e quindi sindacabile. Né gli atti di indirizzo né le determinazioni di avvio della gara sono immediatamente lesivi, con conseguente insussistenza dell’onere di impugnazione tempestiva. Quanto all’AGCM, l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. non impone la notifica a un soggetto che non è amministrazione resistente né controinteressato in senso formale.

Preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, il Tribunale dichiara l’improcedibilità parziale ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., escludendo la domanda relativa alla durata della proroga.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022 dispone la proroga delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027; l’art. 4, comma 7 legittima l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente fino alla stipula dell’atto regolatorio del nuovo rapporto.

Il Tribunale ritiene la proroga compatibile con il diritto dell’Unione. Il termine del 30 settembre 2027 opera solo come limite massimo: ove le gare si concludano prima, le concessioni possono cessare anticipatamente con adeguata motivazione. La proroga è tecnica, correlata all’obbligo di avviare le procedure, e non ritarda le gare. La disapplicazione impedirebbe l’esercizio delle concessioni senza alcun vantaggio concorrenziale.

Gli atti del Comune sono pertanto illegittimi nella parte in cui fissano la scadenza al 15 settembre 2025 anziché alla stipula dell’atto regolante il nuovo rapporto concessorio, fermo il limite del 30 settembre 2027. Il ricorso e i motivi aggiunti sono in parte improcedibili e in parte accolti; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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