Diniego del visto per tirocinio annullato per difetto istruttorio e motivazionale (TAR Lazio n. 8707 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del visto di ingresso per tirocinio deve essere sorretto da una motivazione specifica e da un’istruttoria completa. La pregressa condizione di disoccupazione non costituisce automaticamente condizione ostativa, essendo il tirocinio propedeutico all’inserimento lavorativo. La mera inclusione del Paese di provenienza tra quelli a rischio migratorio non può fondare una presunzione di falsità dei documenti prodotti, che richiede invece un supplemento istruttorio previa interlocuzione con l’interessato. L’importo dell’indennità di partecipazione, se superiore all’assegno sociale e accompagnato dalla garanzia di vitto e alloggio, integra i requisiti di sostenimento.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Consolato Generale d’Italia in Casablanca aveva respinto la domanda di visto per tirocinio professionale, presentata ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 268/1998. Il progetto formativo, della durata di dodici mesi, era stato promosso da un ente accreditato e ospitato da un’azienda con sede in Italia, con erogazione di un’indennità mensile di 800,00 euro e copertura di vitto e alloggio a carico del soggetto ospitante.

Il diniego si fondava su quattro ragioni: la mancata autorizzazione regionale, l’insufficienza dei mezzi di sostentamento, la condizione di disoccupazione dell’interessato, la presunta presentazione di documenti falsi e la mancata sottoscrizione della dichiarazione di messa a disposizione dell’alloggio. Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, relativo al deficit istruttorio e al vizio motivazionale. Dalla documentazione versata in atti risultava che il competente ente della Regione Emilia-Romagna aveva approvato il progetto formativo con apposita determinazione, e che l’azienda ospitante si era formalmente impegnata a mettere a disposizione l’alloggio, con indicazione del relativo indirizzo. Tali elementi contraddicevano direttamente due delle ragioni poste a fondamento del diniego.

Quanto alla condizione di disoccupazione, il Tribunale ha evidenziato che essa non può costituire automaticamente una condizione ostativa, trattandosi di attività propedeutica all’inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto in considerazione della giovane età dell’interessato e in assenza di puntuali indicazioni sulla coerenza con il percorso formativo e professionale pregresso. La valutazione richiesta all’Amministrazione deve essere concreta e non ancorata a presunzioni generali.

Sul profilo dei mezzi di sostentamento, la motivazione del provvedimento è risultata carente: l’interessato non avrebbe sostenuto spese per vitto e alloggio e avrebbe percepito un’indennità mensile di 800,00 euro, importo superiore all’assegno sociale. Il provvedimento non spiegava per quale ragione tale complessiva condizione fosse ritenuta inadeguata.

In riferimento alla supposta falsità documentale, la sentenza ha rilevato che il provvedimento era del tutto sprovvisto di motivazione e che il riscontro fornito dall’Amministrazione all’incombente istruttorio disposto dal Collegio era largamente tardivo e insoddisfacente: non si chiariva quali documenti sarebbero stati falsi. La mera inclusione del Marocco tra i paesi a rischio migratorio non può fondare una presunzione di falsità, mentre l’eventuale dubbio sull’autenticità avrebbe richiesto un supplemento di istruttoria, previa interlocuzione con l’interessato, piuttosto che il rigetto dell’istanza.

Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e ordine all’Amministrazione di riesaminare l’istanza entro venti giorni, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla decisione. Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis, è rimasto assorbito. Le spese sono state poste a carico della parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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