Proroga tecnica di concessione demaniale e difetto d’interesse del concorrente (TAR Toscana n. 1792 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che aspiri all’aggiudicazione di una concessione demaniale marittima non ha interesse all’annullamento degli atti con cui l’amministrazione dispone una proroga tecnica della concessione in essere, quando tale proroga sia limitata nel tempo, sorretta da ragioni eccezionali specificamente individuate e funzionale all’avvio di una procedura ad evidenza pubblica. L’interesse strumentale alla gara non è soddisfatto dalla caducazione degli atti di proroga, ma dall’espletamento della procedura comparativa. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto d’interesse. Resta in capo all’amministrazione l’obbligo di avviare la gara con la massima celerità, nel rispetto del termine finale della proroga.
Il Fatto
La società ricorrente opera da anni nel settore della nautica da diporto nel Canale di Santa Liberata, nel territorio del Comune di Orbetello, gestendo banchine, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi. Il 4 giugno 2025 ha inviato via PEC una richiesta di occupazione temporanea stagionale di un’area demaniale, contestualmente denunciando l’abusività dell’occupazione da parte dell’attuale concessionaria.
Il Comune ha risposto l’11 giugno 2025, richiamando la determinazione dirigenziale n. 332 del 19 maggio 2025, con cui era stata disposta la proroga tecnica della concessione demaniale marittima n. 2/2008 fino al 31.12.2025, e affermando la piena validità del titolo. La società ha quindi impugnato la proroga, lo schema di atto integrativo e le delibere di Giunta presupposte, deducendo violazione dei principi di concorrenza e trasparenza, dell’art. 1161 cod. nav., dei principi di buon andamento e dei canoni di pubblicità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal Comune e dalla controinteressata, ritenendola fondata. L’interesse azionato è quello dell’operatore economico a concorrere, in una procedura ad evidenza pubblica trasparente, per l’aggiudicazione della concessione. Tale interesse, tuttavia, non può essere soddisfatto dall’annullamento degli atti impugnati.
La proroga, osserva il TAR, è stata disposta dal Comune sollecitato proprio dalle contestazioni della stessa ricorrente nel collegato giudizio, e per effettuare una ricognizione complessiva ed organica delle concessioni demaniali del Canale di Santa Liberata. L’amministrazione ha avviato una nuova e puntuale istruttoria, posta alla base del piano degli interventi approvato con la deliberazione di Giunta n. 127 del 15 aprile 2025, e ha formulato un atto di indirizzo volto a concedere solo una proroga tecnica di alcune concessioni.
Da qui la qualificazione decisiva: il Comune, lungi dall’assoggettare la concessione a un regime di proroga legale, ha adottato atti prodromici e funzionali all’assegnazione mediante procedura ad evidenza pubblica, impostata su una pianificazione chiara e definita. La proroga tecnica risponde a ragioni eccezionali specificamente individuate, opera per un tempo definito e limitato ed è strumentale all’avvio di una nuova procedura comparativa fondata su criteri rinnovati.
Ne consegue che la ricorrente non può avere interesse alla caducazione di provvedimenti ad effetti transitori ormai quasi esauritisi, che si pongono l’obiettivo dell’efficiente espletamento delle successive gare. Il Collegio rileva inoltre che una procedura è stata effettivamente avviata con la determinazione dirigenziale n. 720 del 13 ottobre 2025, la quale però, a differenza di quanto dichiarato in udienza dalla difesa comunale, sembrerebbe riferita alla sola concessione n. 8/2009.
Ove così fosse, anche tale sopravvenienza conferma il dinamismo dell’azione amministrativa, ma permane l’obbligo del Comune di avviare la gara anche per la concessione oggetto di causa, con la massima celerità, onde rispettare il termine del 31 dicembre 2025. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, con compensazione integrale delle spese in ragione delle ragioni della decisione.
Nota della Redazione
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