Revoca autorizzazione vendita prodotti liquidi da inalazione e requisito della prevalenza (TAR Toscana n. 1355 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della prevalenza delle vendite dei prodotti liquidi da inalazione, previsto per gli esercizi di vicinato dall’art. 62-quater, comma 5-bis, D. Lgs. n. 504/1995, non può essere richiesto, ai fini del mantenimento dell’autorizzazione, con riferimento a un periodo intermedio di attività. Ove la disciplina attuativa e la circolare applicativa impongano la prevalenza solo ai fini del rinnovo e con riguardo all’intero periodo di validità del titolo, appare contraddittorio revocare l’autorizzazione per il mancato raggiungimento della prevalenza in una frazione del periodo stesso. La dichiarazione dei corrispettivi relativi al periodo intermedio non integra autonoma ipotesi di revoca, potendo assolvere a funzioni di monitoraggio delle attività autorizzate.

Il Fatto

La società ricorrente otteneva l’autorizzazione alla vendita e all’approvvigionamento dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione presso un esercizio di vicinato, con titolo rilasciato il 24 maggio 2023 e valido fino al 24 marzo 2024. Con Determinazione Direttoriale notificata il 16 gennaio 2024, l’Amministrazione revocava l’autorizzazione per assenza del requisito della prevalenza: nel primo quarto di attività, dal 24 maggio all’8 agosto 2023, le vendite di prodotti liquidi da inalazione ammontavano a euro 1.505,74, a fronte di euro 9.258,20 per le altre attività.

La società impugnava la revoca e il preavviso, deducendo che la mancata prevalenza nel periodo intermedio non costituisce ipotesi di revoca e che il requisito è richiesto, per il rinnovo, con riferimento alla media dell’intero periodo. Il TAR accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 131 del 28 febbraio 2024 e tratteneva la causa in decisione all’udienza del 6 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e attuativo. L’art. 62-quater, comma 5-bis, D. Lgs. n. 504/1995 affida a determinazione direttoriale l’individuazione dei requisiti per l’autorizzazione, tra cui la prevalenza dell’attività di vendita dei prodotti liquidi da inalazione per gli esercizi di vicinato. La Determinazione prot. 92923/RU del 29 marzo 2021 prevede, all’art. 2, comma 4, lett. a), l’impegno a rendere una dichiarazione sostitutiva sui corrispettivi entro quindici giorni dalla fine dei primi sei mesi di attività; all’art. 5, lett. b), contempla la decadenza o la revoca per mancanza originaria o perdita dei requisiti soggettivi; all’art. 10 disciplina il rinnovo, subordinandolo alla prevalenza riferita alla media del biennio precedente.

La Circolare n. 7/2023, dettata per i titoli di durata inferiore al biennio, stabilisce che la dichiarazione dei corrispettivi sia resa entro quindici giorni dalla fine di un periodo pari a un quarto della validità dell’autorizzazione e che il rinnovo sia condizionato alla prevalenza riferita all’intero periodo di validità.

Su questa base il TAR ritiene fondato il ricorso. Il caso della mancata prevalenza medio tempore non è espressamente previsto come ipotesi di revoca. Sia la Determinazione sia la Circolare richiedono, ai fini del rinnovo, il solo requisito della prevalenza riferito all’intero periodo di validità del titolo da rinnovare. Sarebbe perciò contraddittorio esigere la prevalenza anche in un periodo intermedio per il mantenimento dell’autorizzazione, quando poi, ai fini del rinnovo, è sufficiente che essa sia soddisfatta sull’intero periodo di precedente validità.

La previsione sulla dichiarazione dei corrispettivi intermedi, non coordinata con le ipotesi di revoca né con la disciplina del rinnovo, può trovare un campo di applicazione diverso, ad esempio ai fini del monitoraggio delle attività autorizzate, per verificare anomalie o casi sospetti. Il Collegio non condivide quindi la tesi dell’Amministrazione, secondo cui i ritardi nell’inizio dell’attività e nelle forniture resterebbero a carico della società richiedente.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese di lite sono compensate, considerate le peculiarità del caso esaminato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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