Ottemperanza e cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 840 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, determinata dall’adempimento dell’Amministrazione successivo alla notifica del ricorso, non elide l’obbligo di pronunciarsi sulle spese di lite. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ove l’adempimento tardivo confermi la fondatezza della pretesa azionata, l’Amministrazione resistente è condannata a rifondere le spese del giudizio, ancorché non si sia costituita, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio per l’importo di euro 1.000,00, oltre interessi. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata ai fini dell’esecuzione.
A fronte della mancata esecuzione spontanea, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, chiedendo la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione, con conseguente generazione del buono spesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con memoria depositata prima dell’udienza di discussione, la ricorrente aveva comunicato l’avvenuto caricamento, da parte del soggetto gestore del servizio, del borsellino elettronico del docente in esecuzione della sentenza oggetto del giudizio. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, configurandosi la cessazione della materia del contendere.
Ciononostante, il Collegio ha ritenuto di non poter esimersi dal pronunciare sulle spese di lite, valorizzando il principio della soccombenza virtuale. Il tardivo adempimento dell’Amministrazione, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, costituisce elemento dimostrativo della fondatezza della pretesa originariamente azionata e della necessità della ricorrente di ricorrere al giudice per ottenere l’esecuzione del giudicato.
L’Amministrazione, rimasta contumace, è stata pertanto condannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato, con attribuzione diretta ai difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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