Legittimazione ad agire del componente della collettività e vicinitas qualificata (Cons. Stato n. 6054 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la legittimazione ad agire a tutela di un interesse collettivo spetta in via di regola esclusiva all’ente esponenziale della collettività di riferimento, non al singolo componente uti socius, salvo che questi sia portatore di una posizione differenziata e qualificata. La vicinitas, intesa come stabile collegamento tra il ricorrente e il territorio su cui si producono gli effetti dell’atto, non integra di per sé la legittimazione ad agire: occorre la puntuale allegazione e la prova di un concreto pregiudizio alla sfera giuridica del ricorrente, restando insufficiente la mera prossimità dei fondi. Il conflitto di interessi interno alla collettività, con contraddittori entrambi appartenenti alla medesima comunità, conferma la legittimazione esclusiva del soggetto rappresentativo, cui spetta decidere l’an e il quomodo dell’azione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni in un comune ligure e presidente dell’Amministrazione Separata dei beni di uso civico di una frazione, aveva chiesto ed ottenuto l’accesso agli atti relativi alla realizzazione di una pista di esbosco in area boschiva sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali. Rilevata l’esecuzione delle opere in difformità dalle prescrizioni autorizzative, diffidava Comune e Regione ad adottare i provvedimenti inibitori e ripristinatori. Il Comune concludeva il procedimento con una determinazione che escludeva, salvo un profilo, le violazioni denunciate. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso al TAR Liguria.
Con la sentenza n. 963/2021 il TAR dichiarava l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del ricorrente in proprio e per la pregiudizialità del contenzioso pendente avanti il giudice ordinario quanto alla posizione dell’ASBUC. Propone appello, deducendo il difetto di motivazione sulla propria legittimazione, da ravvisarsi nella duplice veste di proprietario di fondi limitrofi e di componente della collettività titolare dei diritti di uso civico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione pregiudiziale della legittimazione ad agire. Quanto alla pretesa di agire quale componente della collettività titolare dell’uso civico, il Consiglio di Stato chiarisce che dall’interesse collettivo imputato all’ente esponenziale non deriva automaticamente la legittimazione concorrente del singolo uti socius. La regola è la legittimazione esclusiva dell’ente; l’eccezione è la legittimazione concorrente del singolo. Ciò risponde all’esigenza di selezionare l’accesso alla giurisdizione amministrativa e di evitare un’impropria azione popolare, ammessa solo nei casi di legge, come ribadito da Cons. Stato, Ad. plen., 13 aprile 2015, n. 4.
Tale conclusione si impone a maggior ragione quando, come nel caso di specie, tra i componenti della collettività sussista un conflitto di interessi, essendo l’impresa licenziataria anch’essa operante nella medesima frazione. Per non lasciare l’interesse adespota, l’unico soggetto legittimato a decidere l’an e il quomodo della tutela è l’ente esponenziale, cui compete anche risolvere i conflitti interni alla comunità, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36.
Passando alla posizione proprietaria, il Collegio aderisce alla giurisprudenza più selettiva, convalidata da Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22, secondo cui la vicinitas non esaurisce la legittimazione: occorrono la puntuale allegazione e la prova della lesione, anche solo potenziale, alla sfera giuridica del ricorrente. Richiama Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2024, n. 7433, che esclude la sufficienza del mero confine tra fondi e richiede la dimostrazione dello stabile collegamento con il luogo dell’opera.
Nel caso concreto l’appellante si è limitato ad allegare la proprietà di terreni non confinanti con quello dell’insediamento, ma distanti circa mille metri dal tratto interessato dalle difformità e novecento metri dall’imbocco della pista, senza specificare il concreto pregiudizio derivante all’intervento realizzativo. Manca, dunque, una posizione differenziata e una lesione attuale e immediata.
Il Collegio confuta infine il richiamo alla precedente pronuncia di Cons. Stato n. 5/2022, che aveva valorizzato la capacità di propagazione dell’alterazione dei luoghi, il rischio di deprezzamento e il possibile dissesto. Tali elementi non sono dirimenti: il mancato esercizio dei poteri di vigilanza forestale è estraneo all’oggetto del giudizio; il rischio di propagazione è generico e non delinea un processo causale concreto; il deprezzamento è un’eventualità astratta e troppo labile. L’appello è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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