Proroga tecnica illegittima: niente revisione prezzi, risarcimento solo se prova della perdita (Cons. Stato n. 4467 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica disposta in difetto di previsione normativa e non assentita dall’operatore economico integra una fattispecie di proroga “atecnica” illegittima, assimilabile a un nuovo affidamento, alla quale non consegue la revisione prezzi. Quest’ultima presuppone la vigenza di un rapporto regolare e legittimo tra le parti. In tale ipotesi l’operatore economico può ottenere il ristoro del danno emergente solo dimostrando di aver subito un pregiudizio patrimoniale derivante dall’esecuzione dell’appalto, cioè che l’attività si sia svolta in perdita. Non è sufficiente allegare circostanze che abbiano ridotto l’utile d’impresa, né la mancata conclusione di più profittevoli affari se non allegata.

Il Fatto

Il Consorzio appellante ha gestito, in regime di proroga tecnica disposta dalla ASL di Avellino, il servizio di una RSA e del Centro Diurno per anziani di Nusco fino al 31 dicembre 2021. La delibera di proroga è stata annullata dal TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 2404/2021. Il Consorzio ha quindi chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per aver proseguito la gestione in un contesto di incremento dei costi, senza adeguamento delle condizioni economiche.

Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 621/2024 ha rigettato la domanda per difetto di prova del danno. Il Consorzio ha proposto appello, censurando la valutazione delle prove e sostenendo l’illegittimità della proroga sotto il profilo oggettivo e soggettivo. La ASL ha resistito, riproponendo le eccezioni di difetto di giurisdizione e di giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ai sensi dell’art. 9 c.p.a., nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione può essere rilevato solo se dedotto con specifico motivo, evenienza non verificatasi.

Quanto all’eccezione di giudicato esterno, il Consiglio di Stato ne conferma l’astratta rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 3754 del 2023. Nel caso concreto, tuttavia, il TAR ha espressamente rigettato l’eccezione, formando sul punto un giudicato interno. La ASL avrebbe dovuto impugnare quel capo con apposito motivo di appello incidentale, non riproporre l’eccezione in questa sede.

Nel merito, il Collegio ribadisce il principio già affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 5146 del 2023. Un regime di proroga non previsto né ammesso dalla normativa, assimilabile a nuovo affidamento e cui l’impresa avrebbe potuto legittimamente sottrarsi, non può legittimare una revisione prezzi. L’operatore economico conserva i mezzi di tutela ordinari, come avvenuto nel caso di specie con l’annullamento della delibera di proroga.

Da ciò discende che il danno emergente non può consistere nella differenza tra quanto corrisposto e quanto sarebbe stato dovuto in caso di revisione prezzi. L’operatore deve invece provare il pregiudizio patrimoniale derivante dall’esecuzione dell’appalto, cioè che l’attività si sia svolta in perdita.

Tale prova manca. L’appellante si limita ad allegare la riduzione dell’occupazione dei posti letto, la soppressione del Centro Diurno e i costi straordinari legati all’emergenza pandemica. Se è ipotizzabile che tali circostanze abbiano ridotto l’utile d’impresa, resta indimostrato che quanto corrisposto dalla ASL non abbia coperto i costi. Il Consorzio non ha neppure allegato che la proroga illegittima gli abbia precluso la conclusione di affari più profittevoli. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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