Parere postumo della Soprintendenza e conservazione del titolo edilizio (TAR Sardegna n. 462 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata convocazione della Soprintendenza al procedimento, in violazione di una norma che prescrive un adempimento procedimentale, integra un vizio di legittimità del titolo abilitativo, ma non ne impone l’annullamento quando il parere, ancorché reso in via postuma, attesti l’assenza di evidenze di interesse archeologico e riveli la conformità sostanziale del provvedimento al paradigma normativo. Opera in tal caso il principio del risultato codificato nell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, che impone di verificare se il contenuto dell’atto avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il giudice amministrativo deve quindi accertare l’incidenza concreta del vizio procedimentale sull’esito finale, non potendosi desumere l’illegittimità dal solo dato formale dell’inversione dell’ordine procedimentale.

Il Fatto

Alcuni residenti e un’associazione costituita per la tutela ambientale del territorio impugnavano dinanzi al TAR Sardegna l’autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico per l’edilizia e le attività produttive per la realizzazione di una stazione radio base di telefonia mobile in un’area distante circa centoquaranta metri da un nuraghe e classificata dagli strumenti urbanistici come zona di attenzione archeologica.

I ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 33 delle NTA del PUC comunale, che subordina il rilascio del titolo a una verifica archeologica preventiva, e lamentavano il mancato coinvolgimento della Soprintendenza nella conferenza di servizi. Con motivi aggiunti impugnavano il parere favorevole reso dalla Soprintendenza dopo il rilascio del titolo, deducendone l’arbitrarietà per essere stato fondato su mere rappresentazioni fotografiche. Con ulteriori censure contestavano il difetto di istruttoria in materia di inquinamento elettromagnetico e l’omessa indicazione della tecnologia impiegata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi e l’unico motivo aggiunto, data l’identità della norma invocata. La tesi attorea muoveva dalla qualificazione dell’area come zona di attenzione archeologica e dalla conseguente necessità di una verifica preventiva sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, non eseguita e non sollecitata in conferenza di servizi.

Il Tribunale non condivide l’impostazione. Il parere della Soprintendenza, pur intervenuto dopo il rilascio dell’autorizzazione con un’inversione dell’ordine procedimentale, soddisfa l’interesse pubblico sotteso alla norma pianificatoria, ossia la verifica di eventuali presenze storico-culturali nel sottosuolo. In applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, il vizio procedimentale non conduce all’annullamento quando il provvedimento finale si rivela sostanzialmente conforme al paradigma normativo e la decisione non avrebbe potuto atteggiarsi diversamente. I ricorrenti, del resto, non hanno allegato né dimostrato come la violazione abbia inciso sull’esito del procedimento.

Quanto all’asserita apoditticità del parere, la censura è smentita in fatto: la Soprintendenza ha effettuato un sopralluogo nel sito e ha acquisito dal portale le relazioni di progetto. Il richiamo all’art. 25 del d.lgs. n. 50/2016 è inconferente, disciplinando quella norma la verifica preventiva nell’ambito della progettazione di lavori pubblici, con indagini non trasponibili nel procedimento in esame.

Le censure in materia di campi elettromagnetici sono parimenti infondate. La valutazione prodotta dalla controinteressata, non contestata in modo specifico, attesta valori di emissione inferiori ai limiti anche considerando gli impianti preesistenti. Quanto all’art. 55 della legge regionale n. 9/2006, la norma distribuisce funzioni tra gli enti locali e non impone al Comune un obbligo di pianificazione la cui inerzia possa travolgere il titolo. Il parere della ASL non è prescritto dalla disciplina applicabile, essendo la tutela sanitaria affidata all’ARPA, regolarmente convocata. Infine, la relazione tecnica indica espressamente le tecnologie GSM, UMTS e LTE, il che esclude la rilevanza del principio di precauzione invocato con riguardo al 5G.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *