Spese di lite nel giudizio di ottemperanza e soglie minime dei parametri (Cons. Stato n. 4461 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite delle soglie minime fissate dai parametri forensi e il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice non è tenuto a motivare analiticamente la statuizione sulle spese quando applica la regola della soccombenza, ma deve dar conto delle ragioni della determinazione adottata. La serialità del contenzioso, pur non costituendo ipotesi derogatoria del principio di soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, quale indice di minor impegno difensivo, purché la misura resti entro il perimetro parametrico. Il rispetto dei valori tabellari assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso, in applicazione del principio di proporzionalità.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscerle il beneficio della carta elettronica del docente per tre anni scolastici, oltre accessori e spese di lite. Formatosi il giudicato per mancata impugnazione, la docente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna.

Il primo giudice accoglieva il ricorso, nominando il commissario ad acta per l’esecuzione della parte non eseguita e liquidando le spese del giudizio di ottemperanza in euro 500,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Contro tale statuizione insorgeva la ricorrente, dolendosi della misura della liquidazione, inferiore ai minimi tariffari, e chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento di euro 1.189,00 oltre accessori. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., le proprie precedenti decisioni su casi analoghi e muove dal principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso resta espressione di discrezionalità, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme simboliche.

Sul piano parametrico, la Corte valorizza il parere della Sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifiche al D.M. n. 55 del 2014. Quel parere chiarisce che le modifiche erano dirette a superare l’incertezza applicativa determinata dall’assenza di soglie numeriche minime e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando minimi percentuali di riduzione non superabili verso il basso. La stessa Sezione consultiva ha escluso che l’inderogabilità dei minimi contrasti con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea n. 427 del 23 novembre 2017.

Da tali coordinate discende l’erroneità della liquidazione operata dal primo giudice, collocata sotto i valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. La Corte respinge però il rilievo di apoditticità della motivazione: il contenzioso è oggettivamente privo di complessità e seriale.

La serialità, argomenta il Collegio, non rientra tra le ipotesi derogatorie del principio di soccombenza, ma può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, perché segnala un minor impegno difensivo. Il rispetto dei parametri garantisce la proporzione tra prestazione e compenso, secondo l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014. In riforma parziale della sentenza, la Corte determina quindi le spese del primo grado in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e compensa le spese del grado di appello in ragione del solo parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *