Aiuti PSR, niente frazionamento per stralci dell’investimento assentito con unico titolo edilizio (Cons. Stato n. 4300 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti PSR, la clausola del bando che esclude gli investimenti avviati in data anteriore o coincidente con quella di presentazione della domanda va applicata all’intero progetto assentito con un unico titolo edilizio. Non è ammesso il frazionamento in stralci funzionali: le opere di completamento prive di autonomia funzionale rispetto alle opere strutturali seguono la sorte dell’iniziativa complessiva. L’art. 65, comma 6, del Regolamento UE n. 1303/2013 non osta a una disciplina nazionale che estenda l’inammissibilità anche agli interventi solo iniziati, posto che il comma 1 del medesimo articolo rimette l’ammissibilità delle spese alle norme nazionali. La ratio incentivante della misura impone di collocare il momento genetico dell’investimento nel titolo abilitativo in esecuzione del quale l’intervento si realizza.
Il Fatto
Una società del settore agroalimentare presentava domanda di sostegno il 22 luglio 2022 nell’ambito del bando regionale attuativo del Tipo di operazione 4.2.01 del P.S.R. 2014-2020, per interventi di ampliamento dello stabilimento destinato a lavorazione e stagionatura dei prosciutti. L’art. 7 del Bando escludeva gli investimenti avviati in data anteriore o uguale a quella della domanda, precisando che l’avvio coincide con la comunicazione al Comune della data di inizio lavori per le opere che necessitano di titolo edilizio.
L’amministrazione rilevava che il permesso di costruire era stato rilasciato nel giugno 2021 e che la comunicazione di inizio lavori era stata trasmessa al Comune nel maggio 2022, prima della domanda. Seguiva il preavviso di diniego e, dopo le osservazioni della parte, il provvedimento di non ammissione. Il TAR Emilia-Romagna respingeva il ricorso, riconoscendo l’unitarietà dell’intervento e l’impossibilità di frazionarlo. La società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo, con cui l’appellante sostiene che i lavori comunicati nel maggio 2022 riguardassero solo opere di consolidamento e scavi per la messa in sicurezza del cantiere, e non le opere di completamento oggetto della richiesta di finanziamento. La tesi difensiva muove dalla scomposizione del progetto in singole voci ammissibili, con richiesta di finanziamento parziale riferito alle sole opere non ancora iniziate.
Il motivo è infondato. La Corte rileva che la domanda di sostegno riguardava una parte di un più ampio intervento assentito con un unico permesso di costruire, comprensivo di opere strutturali e di completamento, queste ultime prive di autonomia funzionale. L’esistenza di un unico titolo abilitativo riconduce l’avvio dell’iniziativa alla data di inizio lavori comunicata in relazione a quel titolo. Conferma la lettura la dichiarazione dei progettisti, che pur attestando il non avvenuto inizio delle opere di finitura le riconducono alla realizzazione assentita con il titolo dichiarato in domanda, in coerenza con l’art. 4 del Bando, che richiedeva la dichiarazione del tecnico abilitato sugli estremi del titolo.
Quanto al secondo motivo, l’appellante assume un contrasto tra il bando e l’art. 65, comma 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, che escluderebbe dal sostegno solo le operazioni materialmente ultimate. La censura non è accolta: il comma 1 del medesimo articolo rimette l’ammissibilità delle spese alle norme nazionali, salvo norme specifiche del regolamento o del fondo. Ne deriva l’assenza del prospettato contrasto e la legittimità dell’estensione dell’inammissibilità agli interventi non ancora completati.
Il terzo motivo contesta la statuizione del TAR secondo cui il sostegno è volto a stimolare iniziative non ancora decise. La Corte chiarisce che il nodo non è la distinzione tra intervento deciso e intervento eseguito, ma l’individuazione del momento genetico dell’iniziativa, che la ratio incentivante della misura impone di collocare nel titolo abilitativo posto in esecuzione. Irrilevante è poi il richiamo al c.d. Bando montagna: l’appellante ha ottenuto quel contributo per la medesima struttura e ha presentato la domanda PSR tre mesi dopo, chiedendo così di accedere a due aiuti per un medesimo progetto imprenditoriale.
L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in € 3.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Nota della Redazione
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