Interdittiva antimafia e regìa familiare: rileva il “più probabile che non” (TAR Sicilia n. 1245 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informativa interdittiva antimafia, l’Amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci e amministratori dell’impresa e familiari affiliati, organici o contigui alle associazioni mafiose, ove tale rapporto, per natura, intensità o caratteristiche concrete, lasci ritenere secondo la logica del “più probabile che non” che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare, di diritto o di fatto, ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia. Il giudizio prognostico di pericolo non richiede la prova dell’infiltrazione, ma una valutazione unitaria e complessiva degli indizi. Restano irrilevanti, in senso contrario, l’assoluzione nel giudizio penale e il dissequestro delle quote, poiché le misure di prevenzione hanno natura amministrativa e non penale-sanzionatoria. È decisivo, invece, il mancato affrancamento dal contesto parentale e imprenditoriale controindicato.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore edile, impugnava l’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura nel 2024, unitamente alla nota di trasmissione e alla comunicazione preventiva. Il provvedimento si fondava sui precedenti penali dei familiari dell’amministratore unico, in particolare del fratello, socio di minoranza di altra società egualmente gravata da interdittiva, e del padre.
La ricorrente deduceva l’erroneità del giudizio prognostico, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, valorizzando le assoluzioni del padre, il dissequestro delle quote e la separazione tra le compagini societarie. In via cautelare la sospensiva era stata respinta. Il Tribunale rigettava il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la domanda di accesso in corso di causa ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., non avendo la parte documentato la previa istanza amministrativa ex art. 22 e ss. legge n. 241/1990 e il relativo rigetto. Parimenti superflua è ritenuta l’istanza istruttoria ex artt. 63 e 64 cod. proc. amm., alla luce degli ampi riferimenti motivazionali del provvedimento.
Nel merito, il Tribunale esclude l’illogicità della valutazione prefettizia sulle cointeressenze familiari. Non è secondario che l’amministratore abbia avuto come socio il fratello, condannato per associazione mafiosa, né che la compagine societaria fosse già stata colpita da interdittiva nel 2017. Il dissequestro delle quote non elide la qualificazione oggettiva di imprenditore compiacente, attesa la gestione a conduzione familiare e la comune sede presso l’abitazione di famiglia.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui i rapporti di parentela rilevano quando lasciano presumere una regìa familiare o l’influenza mafiosa (Cons. Stato, Sez. III, n. 3265 del 2024; Cons. Stato, Sez. III, n. 8733 del 2024; TAR Sicilia Catania, Sez. V, n. 794 del 2024). Il quadro è aggravato dalle figure dei genitori: il padre è sottoposto a sorveglianza speciale, mentre l’assoluzione penale non esclude la valutazione dei fatti ai fini preventivi, confermando anzi la contiguità agli ambienti criminali.
Assume rilievo decisivo il mancato compimento di atti di affrancamento: appena rientrato in possesso delle quote, l’amministratore ha estromesso l’amministratore giudiziario. L’osservazione unitaria degli indizi configura quindi, secondo il criterio del “più probabile che non”, un concreto rischio di infiltrazione, non bastando la formale estraneità dei soggetti condannati a escludere la permeabilità dell’impresa. Il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.