Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ottemperanza tardiva (TAR Molise n. 217 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., opera quando una successiva attività amministrativa risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato in giudizio, sì che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato. La declaratoria presuppone pertanto la soddisfazione integrale delle pretese, comprese quelle accessorie fatte valere con l’azione di ottemperanza. Quanto alle spese, le sentenze che dichiarano la cessazione della materia del contendere rientrano tra le sentenze di merito e ad esse si applica il criterio della soccombenza sostanziale: l’amministrazione che abbia ottemperato in netto ritardo, solo dopo il deposito del ricorso, va condannata al pagamento delle spese e al rimborso del contributo unificato.

Il Fatto

I ricorrenti, imprenditori agricoli operanti in Molise, avevano ottenuto dal TAR Molise, con la sentenza n. 284 del 12.09.2024, l’annullamento parziale del bando attuativo dell’intervento SRB01 per l’annualità 2024, nella parte in cui escludeva la cumulabilità con gli interventi SRA01 e SRA29 del C.S.R. Molise. La sentenza aveva inoltre precisato che l’amministrazione avrebbe dovuto porre i ricorrenti nella condizione di presentare le domande di partecipazione al bando.

Nonostante la diffida all’adempimento spontaneo, la Regione non aveva adottato gli adempimenti necessari prima della chiusura del portale, né aveva rimborsato il contributo unificato. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo in via subordinata la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’impossibile esecuzione in forma specifica.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha estromesso dal giudizio il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in accoglimento dell’eccezione della difesa erariale. Dagli atti non emergeva alcuna censura avverso atti o comportamenti a questo ascrivibili, essendo gli atti necessari all’esecuzione della sentenza di competenza regionale: il Ministero risultava pertanto carente di legittimazione passiva.

Nel merito, il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere. Ha richiamato l’orientamento secondo cui tale declaratoria richiede una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, citando Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020, Cons. Stato, sez. II, n. 8615 del 2019, Cons. Stato, sez. VI, n. 3378 del 2019 e Cons. Stato, sez. V, n. 1332 del 2016.

La Regione aveva dapprima adottato le determinazioni necessarie a consentire ai ricorrenti la presentazione delle domande tramite il portale, come riconosciuto dalla stessa difesa ricorrente. Nelle more del giudizio aveva poi provveduto al pagamento del contributo unificato, documentato dalla difesa erariale. Le pretese sono risultate così pienamente soddisfatte.

Quanto alle spese, il Collegio ha osservato che esse seguono la soccombenza sostanziale, poiché l’art. 34 cod. proc. amm. annovera le sentenze come la presente tra le sentenze di merito. La Regione ha ottemperato al decisum in netto ritardo sotto ogni profilo, solo dopo il deposito del ricorso. Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato la Regione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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