Proroga TPL fino al 2026 e difetto di interesse del gestore uscente (TAR Puglia n. 987 del 18.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore uscente di un servizio di trasporto pubblico locale, che non abbia impugnato gli atti regionali e metropolitani con cui la proroga dei contratti in corso è stata fissata al termine massimo del 31.12.2026, è privo di interesse all’annullamento della determina comunale che dispone la proroga del servizio. Tale provvedimento, da solo, non vincola il gestore all’esecuzione del servizio in assenza della stipula di un apposito contratto di proroga, onde il gestore può unilateralmente sottrarsi alla sottoscrizione del nuovo accordo senza necessità di impugnare la determina. Il difetto di interesse determina l’inammissibilità del ricorso, non potendo il ricorrente trarre alcun vantaggio dall’annullamento dell’atto gravato.
Il Fatto
Con contratto del 2005 il Comune affidava alla società ricorrente la gestione del trasporto pubblico locale urbano, con scadenza al 31.12.2013. Il contratto prevedeva, all’art. 3, che alla scadenza l’affidataria garantisse la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, per un periodo non superiore a sei mesi. La scadenza era poi prorogata cinque volte, da ultimo con contratto del 23.02.2023, con termine al 29.02.2024.
In prossimità della scadenza la società comunicava al Comune la volontà di non proseguire il servizio, ribadendo che non avrebbe accettato ulteriori proroghe. Il Comune, con determinazione dirigenziale adottata il 29.02.2024, disponeva la proroga del contratto fino al 31.12.2026, in aderenza alle delibere di Giunta regionale n. 917 del 2022 e n. 1368 del 2022. La società impugnava tale provvedimento e chiedeva l’accertamento del diritto a non proseguire e a interrompere il servizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando in via ulteriore la mancata notifica a Regione e Città metropolitana, soggetti direttamente interessati. Il Collegio ricostruisce il quadro regolatorio: l’avviso di preinformazione del 2016 ha sottratto ai Comuni pugliesi la possibilità di autonome procedure di affidamento, dovendo perseguirsi il riallineamento complessivo del servizio entro il 31.12.2026, termine fissato dalle delibere di Giunta regionale n. 917 del 27.06.2022 e n. 1368 del 10.10.2022.
La proroga al 29.02.2024 costituiva, dunque, un termine meramente intermedio rispetto a quello massimo previsto per tutta la Puglia. Nessuno degli atti di Regione, Città metropolitana e Comune che prevedevano la proroga al 2026 è stato impugnato dalla ricorrente. Da qui la carenza di interesse: la determina comunale, quand’anche intesa come atto dispositivo di proroga, non è l’unico provvedimento che prevede lo slittamento al 2026 e, da sola, non sarebbe sufficiente a vincolare la ricorrente all’esecuzione del servizio, in assenza della stipula di un apposito contratto.
Il Collegio precisa che la ricorrente non può sottrarsi agli obblighi contrattuali, compreso quello di garantire per ulteriori sei mesi la prosecuzione del servizio, ma può unilateralmente rifiutare la sottoscrizione di un ulteriore contratto di proroga, senza necessità di impugnare la determina. In caso di inerzia del Comune, la società potrà chiedere alla Regione l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 24 della L.R. n. 18 del 31.10.2002, per il subentro di altro gestore.
Quanto al profilo economico, il TAR rileva che la ricorrente ha sottaciuto gli adeguamenti Istat riconosciuti dal Comune, da ultimo per € 48.890,67 oltre Iva per il periodo dal 01.01.2023 al 29.02.2024. Il corrispettivo non è rimasto immutato. Ove l’esercizio resti antieconomico, la società dovrà chiederne la sostituzione, continuando il servizio fino al subentro, poiché la scadenza trasformerebbe il rapporto in proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, commi 10 e 11, D.Lgs. n. 36/2023. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.