Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo le opere minori (TAR Sicilia n. 28 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree della Regione Siciliana sottoposte a vincolo paesaggistico, anche relativo, il terzo condono edilizio non consente la sanatoria delle opere che comportino nuovo volume o nuova superficie. L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, pone un limite ostativo alla sanatoria che opera anche in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, e la legge regionale siciliana n. 15/2004 richiama tale disciplina nella sua integralità. Sono pertanto sanabili solo gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria — sempre che ricorrano congiuntamente tutte le condizioni di legge. Il giudizio di grave danno paesaggistico non è richiesto alla Soprintendenza, che esprime un parere su attività interamente vincolata.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un compendio immobiliare nel Comune di Lipari, isola di Stromboli. Il precedente proprietario aveva realizzato, in assenza di titoli abilitativi, un ampliamento della cucina per mq. 8,28, un locale di sgombero per mq. 1,00 e un piccolo deposito per mq. 8,74, per complessivi mq. 18,02 di superficie utile. Lo stesso aveva presentato istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 15/2004.

La Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina esprimeva parere contrario al mantenimento del manufatto, richiamando la circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022, e ordinava la rimessione in pristino. Il Comune di Lipari rigettava quindi l’istanza di condono sulla sola base di quel parere. I ricorrenti impugnavano il diniego, il silenzio rigetto sul ricorso gerarchico e il parere medesimo, deducendo anche l’illegittimità derivata e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza su casi analoghi e la circolare assessoriale n. 2/2022, che dà atto della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Con quella pronuncia è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della stessa legge. Ne deriva che, in Sicilia, il terzo condono edilizio non è ammissibile per gli abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003: le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria quando realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima della loro esecuzione, se non conformi agli strumenti urbanistici. La legge regionale n. 15/2004 richiama l’art. 32 nella sua integralità, sicché il rinvio comprende anche i limiti al rilascio del titolo. La Corte costituzionale ha qualificato tali previsioni come norme di grande riforma economico-sociale, espressi limiti alla potestà legislativa esclusiva speciale della Regione.

Il Tribunale individua quattro condizioni che devono ricorrere congiuntamente per la sanatoria in area vincolata: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto difettano le condizioni relative all’anteriorità, alla tipologia dell’opera e al parere. L’intervento contestato comporta aumento di volumetria e non è riconducibile agli interventi minori, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4123 del 2023 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1213 del 2022 sulla nozione di superficie utile in senso ampio e finalistico.

Quanto alle censure sulla motivazione, il Collegio esclude che la Soprintendenza debba compiere un giudizio di grave danno e che sussista un obbligo di motivazione rafforzata: è sufficiente il rilievo che l’abuso ricade in zona di interesse paesaggistico e non rientra tra le opere sanabili. Il ricorso gerarchico avverso un atto consultivo non impedisce all’Amministrazione procedente di concludere il procedimento, e la mancanza del preavviso di rigetto non vizia un’attività interamente vincolata. La domanda restitutoria è in parte inammissibile, per difetto di legittimazione passiva sull’oblazione, e in parte infondata, per mancata prova del pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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