Proroga VIA negata senza contraddittorio e senza prova del mutamento ambientale (TAR Sicilia n. 287 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di proroga dell’efficacia del provvedimento di VIA, fondato sul mutamento del contesto ambientale di riferimento, esige che l’Amministrazione individui compiutamente gli aspetti mutati, li introduca nel procedimento e li valuti nel contraddittorio con il proponente. In applicazione del principio negativa non sunt probanda, l’onere di dimostrare il mutamento incombe sull’Amministrazione e non può essere trasferito sull’interessato. È illegittimo il provvedimento negativo adottato senza alcuna determinazione sull’istanza di sospensione dei termini avanzata dal proponente per adeguare il progetto ai rilievi della Commissione Tecnica Specialistica, poiché la mancata concessione del termine richiesto integra violazione del giusto procedimento. Il parere tecnico endoprocedimentale è autonomamente inammissibile quanto all’impugnazione, restando censurabile solo attraverso l’atto conclusivo.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un provvedimento di VIA/AIA rilasciato nel 2012 per un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi. Non avendo potuto realizzare l’opera per revoche succedutesi nel tempo, ha chiesto nel 2017 la proroga dell’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale per un periodo corrispondente a quello perduto.
Dopo anni di istanze e solleciti rimasti privi di riscontro, la Commissione Tecnica Specialistica ha espresso parere negativo, rilevando possibili cambiamenti significativi del quadro ambientale. L’Amministrazione ha quindi negato la proroga. La società ha impugnato il diniego e il parere, deducendo violazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, difetto di istruttoria e lesione delle garanzie procedimentali, in particolare per l’inerzia sull’istanza di sospensione dei termini presentata per adeguare il progetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata la censura relativa alla violazione del giusto procedimento. Dopo la comunicazione del parere tecnico, la società ha chiesto la sospensione dei termini per 120 giorni onde conformare il progetto ai rilievi, dichiarando di aver già conferito incarico a un professionista. L’Amministrazione non ha mai espresso alcuna determinazione sull’istanza, né l’ha rigettata con un preavviso di rigetto.
Tale omissione assume rilievo preliminare. La disponibilità manifestata dalla ricorrente avrebbe potuto determinare il venir meno della vicenda contenziosa, sicché la censura ha natura assorbente. Il Tribunale richiama il principio dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, secondo cui l’assorbimento dei motivi è ammesso solo in presenza di espressa previsione di legge, di pregiudizialità necessaria o di ragioni di economia processuale.
Il Collegio aggiunge considerazioni sul merito del diniego. Richiamando il TAR Lazio, sede di Roma, III, n. 11075 del 3 luglio 2023, ribadisce che, in applicazione del principio negativa non sunt probanda, l’onere della prova del mutamento ambientale grava sull’Amministrazione, la quale non può traslare sull’interessato il dovere di dimostrarne l’insussistenza.
Quanto alla presenza di un accumulo idrico nel sottosuolo, già segnalato nella sintesi non tecnica del progetto originario, essa non integra un effettivo e concreto mutamento dello stato di fatto. Sull’aggiornamento dello studio idrologico, il Tribunale osserva che il richiamo ai dati al 2022 include anche le annualità precedenti e che, in base al principio tempus regit actum, rileva la situazione esistente al momento della decisione. Ciò nondimeno, anche su questo profilo l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 25, quinto comma, del d.lgs. n. 152/2006 e la disciplina della legge n. 241/1990, interloquendo con la parte istante.
Il ricorso è pertanto accolto con annullamento del decreto, mentre l’impugnazione del parere tecnico è dichiarata inammissibile per la sua natura endoprocedimentale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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