Incarichi di struttura complessa: giurisdizione amministrativa e soccorso istruttorio sulla casistica (TAR Trentino-Alto Adige n. 286 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del servizio sanitario spettano al giudice amministrativo quando la disciplina sopravvenuta elimini ogni margine fiduciario e imponga al direttore generale la nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio in graduatoria. In tale assetto la procedura assume carattere concorsuale e la cognizione ricade nel riparto dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. La casistica operatoria allegata al curriculum senza la controfirma del direttore sanitario, ma accompagnata dall’attestazione del dirigente di secondo livello e dagli estratti del registro operatorio, integra una mera irregolarità documentale e non un requisito di ammissione mancante. Essa è sanabile mediante soccorso istruttorio, non incidendo sul contenuto della dichiarazione né sulla par condicio. Il bando che non commina espressamente l’esclusione per il difetto di quella formalità va interpretato nel senso più favorevole alla partecipazione.
Il Fatto
Il ricorrente, responsabile di una struttura sanitaria alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, partecipava all’avviso pubblico indetto per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa. All’esito della valutazione dei curricula e dei colloqui la graduatoria collocava al primo posto altro candidato con 75,50 punti, al secondo il ricorrente con 71 punti.
Il ricorrente impugnava gli atti di presa d’atto del verbale e della graduatoria, la nomina del controinteressato e i motivi aggiunti avverso il provvedimento di conferimento dell’incarico, deducendo l’erronea valutazione della propria casistica operatoria, priva della controfirma del direttore sanitario, e plurimi errori nella valutazione dei titoli. Il controinteressato proponeva ricorso incidentale, sostenendo la mancata esclusione della domanda del ricorrente. L’Azienda eccepiva il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità per mancata prova di resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. Richiamate le pronunce della Cassazione che devolvevano al giudice del lavoro le procedure di conferimento degli incarichi di struttura complessa, rileva che l’assetto normativo è mutato per effetto dell’art. 20 della legge n. 118/2022, dell’art. 21, comma 1, della legge provinciale n. 18/2023 e dell’art. 8 del D.P.P. n. 29/2021. La nuova disciplina impone al direttore generale di nominare il candidato con il miglior punteggio, eliminando la scelta fiduciaria. Aderendo a Cons. Stato, Sez. III, n. 8344 del 2024, afferma la giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
Passando al ricorso incidentale, il Collegio esclude che la mancanza della certificazione del direttore sanitario sulla casistica operatoria determini l’esclusione. Il D.P.G.P. n. 12/1998, pur abrogato, continua ad applicarsi alla fase di ammissione per il principio tempus regit actum, secondo Adunanza plenaria n. 9 del 2011. Il bando distingue il curriculum, richiesto a pena di non ammissione, dai documenti valutabili: la casistica è collocata al punto 3 e non al punto 1. La certificazione del direttore sanitario rileva ai fini della prova dell’attività, non della sua esistenza, e la commissione non ha poteri sull’ammissione.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Il bando non prevede alcuna conseguenza esclusiva per il difetto della controfirma e manca una disciplina di dettaglio sul procedimento di rilascio della casistica. Di fronte a un quadro normativo indeterminato, la firma del direttore sanitario assume valore di controfirma formale. Il documento del ricorrente, corredato dal registro operatorio e dall’attestazione del dirigente responsabile, costituisce principio di prova: l’omissione è irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di soccorso istruttorio.
Fondato è anche il secondo motivo. La commissione aveva attribuito al controinteressato quattro punti per la specializzazione, titolo che egli non possiede: la specializzazione post lauream è valutabile solo se ulteriore rispetto al titolo di laurea richiesto per l’esercizio della professione. Quanto all’esperienza manageriale, la griglia fissata dalla commissione adotta il criterio punto/anno, auto vincolandosi a escludere le frazioni di anno, e preclude la valutazione dell’alta specializzazione. L’attribuzione di 0,5 punti per pochi mesi di direzione di struttura semplice contrasta con tale criterio e con l’art. 7 del D.P.P. n. 29/2021, che demanda alla commissione la fissazione dei criteri di dettaglio.
Assorbiti i restanti motivi per la ragione più liquida, il Collegio accoglie il ricorso principale, annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente e dichiara inammissibile per difetto di interesse attuale la domanda risarcitoria, condannando l’Azienda e il ricorrente incidentale alle spese.
Nota della Redazione
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