Proroghe concessioni balneari disapplicate d’ufficio anche dal Comune (TAR Campania n. 4110 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE è norma self-executing e impone di disapplicare le disposizioni nazionali che prorogano automaticamente le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Il dovere di disapplicazione grava anche sulla pubblica amministrazione, compresa quella comunale, che non può applicare la legge interna confliggente con il diritto dell’Unione. La proroga tecnica è legittima solo in presenza delle ragioni oggettive di legge e a condizione che la procedura selettiva sia già indetta o deliberata in tempi brevi. L’atto comunale che certifica la proroga ex lege è meramente ricognitivo e resta travolto dalla inapplicabilità della norma che ne costituisce il fondamento.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato impugna, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, la deliberazione con cui la Giunta del Comune di Capri ha applicato la proroga delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, demandando al settore competente l’adozione degli atti di certazione della proroga su ciascun titolo.

Il Comune resiste eccependo l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva dell’Autorità e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando l’atto dirigenziale di differimento, il mutamento del quadro normativo e l’esaurimento degli effetti della delibera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla legittimazione, l’art. 21-bis citato attribuisce all’Autorità una legittimazione speciale contro ogni atto, regolamentare o amministrativo, idoneo a restringere la concorrenza; anche l’erronea applicazione della proroga tecnica integra violazione di legge, perché consente proroghe generalizzate e sostanzialmente automatiche.

L’improcedibilità è esclusa sotto tutti i profili. L’omessa impugnazione dell’atto esecutivo non incide, avendo la delibera valore di indirizzo; il quadro europeo di riferimento non è mutato e le sopravvenienze legislative interne costituiscono ulteriori proroghe illegittime; l’interesse resta attuale, non risultando programmata né avviata alcuna procedura selettiva nel territorio comunale.

Nel merito, il Tribunale richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021. L’art. 12 della direttiva servizi è dotato di dettaglio sufficiente a determinare la disapplicazione della normativa nazionale e a imporre le gare; il dovere incombe anche sull’amministrazione comunale, che altrimenti emanerebbe atti illegittimi. Le proroghe automatiche, comprese quelle introdotte dall’art. 10-quater del d.l. n. 198/2022 e dall’art. 12, comma 6-sexies, sono in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva.

Con lo spirare del 31 dicembre 2023 riprende vigore la regola della procedura competitiva inderogabile, salvo l’eventuale proroga tecnica in funzione della conclusione della gara. Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa: le amministrazioni devono avere già indetto la selezione o deliberato di indirla in tempi brevissimi. Nel caso concreto manca tale prova, con la conseguenza che le ragioni oggettive invocate non risultano configurabili.

Infine, la qualificazione dell’atto di rinnovo come meramente ricognitivo comporta che la proroga operi ex lege e che, una volta inapplicabile la norma interna, anche il relativo effetto sia tamquam non esset. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese in ragione della complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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