Proroghe delle concessioni demaniali disapplicate e obbligo di evidenza pubblica (TAR Lazio n. 742 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Devono essere disapplicate, perché contrastanti con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano a introdurre proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. A tale principio non si sottrae la proroga prevista dall’art. 3 della legge n. 118/2022, né nel termine del 31.12.2024 né in quello del 31.12.2027 introdotto dal D.L. n. 131/2024. Scadute le concessioni per illegittimità delle proroghe, l’amministrazione conserva il potere-dovere di attivare procedure selettive sulla base dei criteri ricavabili dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dai principi dell’Adunanza Plenaria n. 17 del 2021. L’illegittimità delle proroghe oltre il 31.12.2023 determina l’illegittimità dell’occupazione del demanio da parte del concessionario privo di valido titolo, con conseguente obbligo di sgombero dell’area.

Il Fatto

La ricorrente è assegnataria, dall’Agenzia del Demanio, del bene patrimoniale “Ex Dogana Torre di Badino”, situato nel Comune di Terracina in località Porto Badino, attiguo al Canale Portatore. Il 24.01.2024 presenta istanza ex art. 36 cod. nav. per ottenere la concessione dell’antistante zona demaniale marittima di mq 1.700, sino a quel momento assentita a un’associazione sportiva con concessione sigla TE-111 bis.

Il Comune di Terracina dichiara irricevibile l’istanza, richiamando la proroga della concessione in essere fino al 31.12.2024 disposta con deliberazione di Giunta n. 104 del 29.12.2023 e con determinazione dirigenziale n. 2722 del 30.12.2023. La ricorrente impugna tali atti davanti al TAR Lazio, deducendo la contrarietà della proroga al diritto euro-unitario e la violazione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022. Si costituiscono il Comune e l’associazione controinteressata, mentre un socio di quest’ultima interviene ad opponendum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui vanno disapplicate, perché in sistematica violazione del diritto dell’Unione, le disposizioni che reiterano le proroghe delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative. Il richiamo è alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4480 del 20.05.2024, che si colloca nel solco tracciato dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021.

Da quel precedente il Tribunale trae la conseguenza che, oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni cessano di produrre effetti anche in assenza di disciplina legislativa e nonostante qualsiasi ulteriore proroga, disapplicabile dal giudice amministrativo e da ogni organo amministrativo. La regola vale per il termine del 31.12.2024 richiamato nel provvedimento impugnato e per quello del 31.12.2027 introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 131/2024.

Il Collegio esclude quindi che la dichiarazione di irricevibilità possa fondarsi sulla perdurante efficacia della concessione. All’epoca dell’atto impugnato sussisteva la possibilità per il Comune di attivare procedure selettive per l’eventuale riaffidamento del bene, sulla base dei criteri ricavabili dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dai principi dell’Adunanza Plenaria. Né si può sostenere che il bando sia l’unica modalità di selezione, come deduce la ricorrente.

Il Tribunale rileva inoltre che il D.L. n. 131/2024 ha sostituito l’art. 4 della legge n. 118/2022, introducendo una disciplina compiuta della procedura di affidamento, utilizzabile dall’amministrazione senza necessità di ulteriori criteri.

La disapplicazione delle proroghe oltre il 31.12.2023 comporta l’illegittimità dell’occupazione del demanio da parte del concessionario ormai privo di titolo, con obbligo immediato di sgombero dell’area. Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati sono annullati; la complessità della questione e l’incertezza del quadro normativo giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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