Protezione speciale e conversione in lavoro subordinato restano ferme per titoli validi (TAR Toscana n. 693 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in L. n. 50/2023, nel disporre che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998 in corso di validità sono rinnovati per una sola volta con durata annuale, stabilisce espressamente che resta ferma la facoltà di conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti di legge. La disciplina transitoria prevale sulla lettura restrittiva seguita dall’Amministrazione, che aveva ritenuto inammissibile l’istanza per effetto dell’avvenuta abrogazione della conversione dei permessi per protezione speciale. Il beneficio opera in favore dei titolari di titolo ancora valido al momento dell’entrata in vigore della novella, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di conversione. Ne consegue l’annullamento del provvedimento di archiviazione e il riesame dell’istanza da parte della Questura.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino pakistano, era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura di Firenze il 9 gennaio 2023, con scadenza 9 gennaio 2025. Il 4 agosto 2023 presentava istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato.

Con decreto del 31 ottobre 2023 la Questura respingeva l’istanza, dichiarandola inammissibile. L’Amministrazione richiamava la L. n. 50/2023 di conversione del D.L. n. 20/2023, che aveva abrogato la possibilità di conversione dei permessi per protezione speciale, e la circolare ministeriale prot. n. 0050432 del 1.6.2023, secondo cui la disciplina previgente restava applicabile alle sole istanze presentate fino al 4 maggio 2023. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo l’applicabilità della normativa vigente al momento del rilascio del permesso per protezione speciale e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale della novella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sulla disposizione transitoria recata dall’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in L. n. 50/2023. La norma prevede che i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998, in corso di validità, siano rinnovati per una sola volta e con durata annuale dalla scadenza, aggiungendo che resta ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.

Il Tribunale rileva che il permesso del ricorrente era ancora in corso di validità al momento dell’entrata in vigore dell’art. 7. Da ciò deduce l’applicabilità della disposizione transitoria, che consente espressamente la conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro.

La lettura dell’Amministrazione, fondata sulla circolare ministeriale e sul criterio temporale della data di presentazione dell’istanza, non regge dunque al confronto con il dato normativo. La norma transitoria àncora il proprio ambito di applicazione alla validità del titolo, non alla data della domanda di conversione.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato è annullato. L’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza conformandosi alle statuizioni della sentenza. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione. Il Collegio liquida inoltre, ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002, l’onorario in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con aggiunta delle spese generali e degli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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