Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente: obbligo dell’amministrazione e nomina del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 142 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario che riconoscono il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, senza poter invocare l’eventuale competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. La condanna al pagamento di somme di danaro contenuta in una sentenza del giudice ordinario è eseguibile davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza senza che sia necessaria l’apposizione della formula esecutiva, atteso che il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 si riferisce al titolo esecutivo ma trova applicazione con i necessari adattamenti al giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, con sentenza n. 136/2023, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati in quella pronuncia. A fronte della mancata esecuzione volontaria del giudicato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che l’amministrazione fosse condannata a dare esecuzione alla sentenza e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Quanto all’ambito di applicazione di tale norma, il Tribunale ha confermato il proprio orientamento secondo cui la disposizione, pur calibrata sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza, ma con i necessari adattamenti: il riferimento al “titolo esecutivo” non impone la spedizione in forma esecutiva, atteso che l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, come già affermato dal medesimo TAR in altra pronuncia.
Il Collegio ha inoltre richiamato l’art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990, per escludere che l’organo intimato possa giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero: il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente, senza che ciò possa tradursi in un motivo di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato condannato ad accreditare le somme riconosciute in sentenza sul conto della carta elettronica del docente, con accessori come per legge, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà in sostituzione dell’amministrazione entro il termine di quarantacinque giorni.
Il Collegio ha infine escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi in base alla sentenza ottemperanda, mentre le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Vista la serialità del contenzioso, il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila per le eventuali valutazioni di competenza.
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Nota della Redazione
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