Commissario ad acta nominato per l’esecuzione delle spese di lite (TAR Calabria n. 1686 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un decreto di equa riparazione ex legge n. 89/2001, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La nomina del Commissario comprende anche il pagamento delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali ed esecutive. Tale soluzione evita la necessità di un secondo giudizio di ottemperanza e assicura la completa definizione della res contenziosa in un’unica battuta, in coerenza con il buon andamento dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte di Appello di Catanzaro, all’esito di un procedimento camerale ex legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagarle una somma a titolo di equa riparazione, oltre spese legali. Il provvedimento era stato poi corretto con un successivo decreto.
Decorso il termine dalla dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 presentata il 15 marzo 2023, l’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il decreto della Corte di Appello ha acquisito autorità di cosa giudicata e che la ricorrente ha ritualmente inviato la dichiarazione prescritta dalla normativa sull’equa riparazione. Dal momento della presentazione della richiesta sono decorsi i sei mesi previsti, senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione.
Stante il perdurante inadempimento della p.a., il ricorso è ritenuto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero della Giustizia deve pertanto eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura della ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione resistente, liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, come indicato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.
Il Collegio stabilisce infine che, in caso di mancata rifusione delle spese nel medesimo termine di trenta giorni, al relativo pagamento provveda il Commissario nominato. Il silenzio del codice sul punto è colmato applicando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele e ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza. La soluzione è coerente con il buon andamento e con il modello dell’espropriazione forzata, dove le spese gravano sul debitore e sono soddisfatte in prededuzione.
Nota della Redazione
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