Prova dell’abuso edilizio e onere del Comune sulla platea in calcestruzzo (Cons. Stato n. 7271 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che ingiunge la demolizione di un’opera asseritamente abusiva deve provare l’esistenza e la consistenza dell’abuso. Il rapporto informativo della Polizia Locale che si limiti ad affermare la presenza di una platea in calcestruzzo senza indicare le modalità dell’accertamento non integra un vero e proprio atto di indagine e non è idoneo a fondare l’ordine di riduzione in pristino. In assenza di nuove opere in cemento armato, la mera trasformazione di un campo da tennis già autorizzato in campo da padel costituisce intervento di sostituzione di struttura sportiva esistente e non richiede nuovo permesso di costruire né nuova autorizzazione paesaggistica. Le prove di carotaggio prodotte per la prima volta in appello sono ammissibili quando, sopravvenute e dotate di speciale efficacia dimostrativa, risultino indispensabili ai fini della decisione.
Il Fatto
La società proprietaria di un complesso sportivo in Napoli ha impugnato la disposizione dirigenziale con cui il Comune le ha ingiunto la demolizione di una platea in calcestruzzo di circa 726 mq, ricoperta da manto erboso e destinata a tre campi di padel, oltre a tre manufatti in legno ad uso ufficio e spogliatoi. Il provvedimento muoveva da un rapporto della Polizia Locale.
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, ritenendo che la platea necessitasse di permesso di costruire e che i manufatti in legno fossero abusivi. La società ha appellato, deducendo difetto di istruttoria e contestando la qualificazione dell’opera. In primo grado aveva sostenuto la conformità dell’attività sportiva alla destinazione di piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione sull’istanza di sanatoria presentata ai sensi del d.l. n. 69/2024, conv. con l. n. 105/2024. La ritiene irrilevante sulla procedibilità dell’appello, considerate le conseguenze che l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ricollega all’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Nel merito, è fondata la censura sull’insufficienza del quadro istruttorio. Il provvedimento si fondava sul solo rapporto della Polizia Locale, che affermava la presenza della platea ma non indicava le modalità dell’accertamento: nessun prelievo, nessun esame, nessuna verifica documentale. Tale laconicità impedisce di qualificarlo come vero accertamento tecnico.
Ne deriva l’inapplicabilità dell’indirizzo che riconosce al verbale di sopralluogo natura di atto pubblico munito di pubblica fede, contestabile solo con querela di falso (richiamate Cons. Stato n. 1414 del 2025, n. 946 del 2023, n. 5128 del 2018). Il Comune non ha assolto l’onere probatorio su di esso gravante.
L’appellante ha invece prodotto la relazione allegata all’autorizzazione n. 854 del 2001, che menzionava il rifacimento del campo n. 5 in materiale sintetico senza alcuna platea in calcestruzzo, e il certificato di collaudo. Decisive sono le prove di carotaggio eseguite nel dicembre 2024, che sconfessano la presenza della platea contestata.
Le prove, prodotte per la prima volta in appello, sono ammesse in deroga al divieto di nova dell’art. 104, comma 2, c.p.a., ricorrendone il presupposto dell’indispensabilità: forniscono un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale (richiamate Cons. Stato n. 5319 del 2025, n. 183 del 2019, n. 3435 del 2018). Non bastano, in contrario, le affermazioni di un terzo privato contenute nella CILA del 2018.
In assenza di nuove opere in cemento armato, la trasformazione del campo da tennis in campo da padel resta intervento di mera sostituzione, che non richiede nuovo permesso di costruire. È infondato il terzo motivo: per i casotti in legno la proprietaria conserva il potere di rimuoverli, salvo rivalsa; per il terzo manufatto l’abusività è pacifica, avendo la società presentato domanda di condono. L’appello è accolto in parte, con annullamento dell’ordine limitatamente al punto 1) e compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.