Prova di resistenza e interesse a ricorrere nelle selezioni universitarie (TAR Sicilia n. 1784 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici per il reclutamento di ricercatori universitari il candidato che non si sia collocato in posizione utile è tenuto a fornire la dimostrazione della c.d. prova di resistenza, ossia dell’effettiva e concreta possibilità di conseguire l’utilità sperata in caso di accoglimento del ricorso. Tale onere si attenua e l’interesse si presume solo quando il vizio denunciato sia funzionalmente diretto alla completa riedizione dell’attività amministrativa, come nel caso di esclusione dalla procedura, di assoluta mancanza di valutazione dei titoli, di illegittima composizione della commissione o di radicale illegittimità dell’intero procedimento. La censura delle sole singole valutazioni espresse dalla commissione, limitata al raffronto con il candidato vincitore, non assolve l’onere quando il ricorrente non indichi il punteggio ulteriore che gli spetterebbe in termini assoluti e non si confronti con tutti i candidati che lo precedono in graduatoria.

Il Fatto

Il ricorrente, ricercatore a tempo determinato presso la stessa università, partecipava alla selezione indetta per la stipula di un contratto triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge n. 240/2010. All’esito della procedura si collocava al terzo posto con 73 punti, preceduto da due candidati cui erano stati attribuiti rispettivamente 80 e 83 punti; il secondo classificato veniva dichiarato vincitore con decreto rettorale.

Il ricorrente impugnava il decreto di nomina, i verbali della commissione giudicatrice e gli atti conseguenti, deducendo la valutazione di pubblicazioni estranee al settore scientifico-disciplinare, la genericità e contraddittorietà dei giudizi, l’illogica trasformazione dei giudizi in punteggi e, in via subordinata, l’illegittima composizione della commissione per conflitti d’interesse e anomalie nel sorteggio. L’università e il controinteressato eccepivano in via preliminare il difetto originario di interesse, non avendo il ricorrente contestato la posizione del secondo classificato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale qualifica il vizio denunciato come criterio discriminante per individuare il tipo di utilità cui il ricorrente aspira. Richiamando il principio dello ius receptum e la giurisprudenza sul punto (C.G.A.R.S. n. 365 del 2023; Cons. Stato n. 3376 del 2020), il collegio ribadisce che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare un’utilità effettiva e che la verifica dell’interesse va condotta con concretezza, salvo che il vizio investa la radicale illegittimità del procedimento e non le singole valutazioni.

Applicando la regola, il Tribunale distingue due tipologie di censure: quelle volte a contestare il punteggio troppo basso rispetto al vincitore e quelle relative a incompatibilità e conflitti d’interesse dei commissari. Con riferimento alle prime, rileva la carenza della prova di resistenza: il ricorrente non chiarisce come il ricalcolo dei punteggi gli avrebbe consentito di superare non solo il primo classificato, ma anche il secondo, nei cui confronti non formula alcuna censura specifica.

La motivazione svolge un calcolo esemplificativo: anche azzerando il punteggio attribuito al secondo classificato per una pubblicazione, questi conserverebbe 74 punti contro i 73 del ricorrente, mantenendo la posizione utile. Le doglianze, osserva il collegio, si limitano a prospettare la sopravalutazione del controinteressato, senza contestare una sottovalutazione del ricorrente in termini assoluti e senza indicare un punteggio ulteriore da porre a raffronto con il secondo classificato. Manca, dunque, il dato di comparazione con chi precede il ricorrente in graduatoria.

Quanto al conflitto d’interessi, il Tribunale esclude che la mera esistenza di rapporti scientifici tra candidati e commissari integri causa di astensione, richiedendo elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l’influenza esercitata (Cons. Stato n. 395 del 2021; Cons. Stato n. 3206 del 2017). La dedotta illegittimità della composizione per le “rinunce a catena” nel sorteggio è giudicata generica, non essendo allegato il concreto vulnus ai principi di imparzialità e trasparenza, con applicazione della regola sulla non invalidità delle violazioni procedimentali non incidenti sullo scopo. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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