Sanzione disciplinare scolastica e trasferimento: difetto di interesse a impugnare (TAR Toscana n. 1651 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento dello studente ad altro istituto scolastico, intervenuto nel corso del giudizio, non radica l’interesse all’impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dalla scuola di provenienza. L’eventuale interesse a contestare la sanzione non può fondarsi sull’automatica trasmissione alla nuova scuola dell’intero fascicolo personale dell’alunno, non essendo configurabile nel nostro ordinamento un principio normativo che imponga tale trasferimento integrale. L’art. 4, primo comma, d.P.R. n. 249/1998 affida ai regolamenti d’istituto l’individuazione dei comportamenti e delle sanzioni, senza prevedere alcun obbligo generale di trasmissione della documentazione disciplinare a seguito del trasferimento. In assenza di allegazione di un interesse concreto e attuale, la domanda di annullamento è inammissibile.
Il Fatto
Il minore, all’epoca frequentante un istituto superiore, era stato destinatario di un provvedimento del Dirigente scolastico che lo richiamava a un comportamento adeguato al contesto scolastico ed extrascolastico, a seguito di un episodio di aggressione verbale e fisica avvenuto su un autobus di linea. Il provvedimento era impugnato dinanzi all’Organo di garanzia interno all’istituto, che lo confermava motivatamente.
Gli interessati ottenevano quindi il nulla osta al trasferimento ad altro istituto, dove il minore proseguiva la carriera scolastica. I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, impugnavano la delibera dell’Organo di garanzia, la sanzione del Dirigente e la clausola del regolamento d’istituto sulla conversione delle sanzioni in attività socialmente utili, deducendo nullità del provvedimento e violazioni procedimentali.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per originario difetto di interesse. Sollecitato il contraddittorio ex art. 73, terzo comma, c.p.a. con precedente ordinanza, il collegio ha esaminato la difesa dei ricorrenti, che aveva invocato la permanenza dell’interesse richiamando un precedente del giudice salernitano, secondo cui la sanzione sarebbe destinata a essere inserita nel fascicolo personale che segue lo studente nei trasferimenti.
Il Tribunale non condivide tale impostazione. L’obbligo di trasmissione del fascicolo non trova riscontro nelle fonti in materia: la nota ministeriale 12 dicembre 2023, prot. n. U.0040055, nel punto 9, prevede soltanto l’obbligo della scuola di provenienza di trasmettere il nulla osta e quello della scuola di destinazione di operare le rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni, senza imporre la trasmissione dell’intero fascicolo.
La Corte rileva inoltre che i ricorrenti non hanno articolato la propria prospettazione con riferimento ai regolamenti dei due istituti coinvolti, pur potendo questi intervenire in materia nell’esercizio dell’autonomia scolastica. Manca dunque un principio normativo che importi l’automatico trasferimento del fascicolo alla nuova scuola.
Tale conclusione è confermata dall’esame della sanzione, che presenta forti aspetti di atipicità: i comportamenti sanzionati sono esterni all’istituto e il richiamo generico non è agevolmente riconducibile all’ammonimento scritto previsto dall’art. 14, settimo comma, del regolamento d’istituto. L’atipicità rende ancora più arduo ipotizzare un obbligo generale di trasmissione documentale. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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