Debito fuori bilancio non riconosciuto e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Marche n. 212 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio non è autonomamente lesivo della posizione del creditore. La lesività sostanziale deriva dall’inadempimento del rapporto sottostante, non dalla deliberazione consiliare che nega il riconoscimento né dalla sua omessa adozione. La posizione giuridica soggettiva del creditore, avente ad oggetto il pagamento di somme dovute in base a un parametro negoziale, è di tipo paritario. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre il procedimento di riconoscimento ex art. 194 TUEL è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile e non può sopperire alla mancanza di un’obbligazione validamente sorta.

Il Fatto

Una società ha chiesto al Comune il pagamento di somme per lavori, servizi e forniture eseguiti in suo favore. Avviata e conclusa la procedura di ricognizione dei debiti fuori bilancio ex art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio comunale ha dichiarato non riconoscibile la relativa spesa. La società ha impugnato la deliberazione consiliare e gli atti presupposti, tra cui la relazione tecnica dirigenziale e il documento istruttorio integrativo, deducendo violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, sviamento ed eccesso di potere sotto distinti profili. Il Comune si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica il Collegio ha eccepito d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Il Tribunale muove da un principio giurisprudenziale qualificato come pacifico. In caso di mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall’inadempimento del rapporto sottostante, non dalla deliberazione consiliare declinatoria dell’invocato riconoscimento, né dalla omessa adozione della deliberazione medesima.

La posizione giuridica soggettiva fatta valere ha per oggetto, in ultima analisi, il mancato pagamento di somme dovute in base a un parametro normativo di rango negoziale. Si tratta di una posizione di tipo paritario, propria delle fattispecie di esecuzione contrattuale, e dunque riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Collegio precisa la funzione dell’istituto. Il procedimento di riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile. Esso non può in alcun modo sopperire alla mancanza di un’obbligazione validamente sorta: è il diritto sostanziale di credito verso l’Amministrazione a costituire il presupposto per l’iscrizione fuori bilancio. Il Tribunale richiama sul punto T.A.R. Lazio Roma, sez. II, n. 2825 del 2021 e Cass. Civ., SS.UU., n. 29178 del 2020, oltre a ulteriori decisioni di merito amministrativo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. La causa potrà essere riassunta dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria. Le spese sono compensate, in considerazione della natura della controversia e del fatto che resta impregiudicata la decisione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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