Prova del pagamento irrilevante per dedurre costi da operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 30429 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni inesistenti, l’onere probatorio gravante sul contribuente non può ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, poiché essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, ovvero consti di argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere percepibili le ragioni della decisione, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il giudicato penale non spiega efficacia automatica nel processo tributario, ma può essere valutato come possibile fonte di prova dal giudice, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di apprezzamento.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Genova rigettava il ricorso del titolare di una ditta individuale contro un avviso di accertamento analitico relativo all’anno di imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a imposizione diretta costi indeducibili e a IVA costi indetraibili, in relazione a una fattura e ad altre fatture riferibili a due distinte controparti.

La Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello del contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, la violazione della disciplina dell’autofatturazione per fatture irregolari e l’erronea valorizzazione della prova del pagamento e delle risultanze del processo penale. Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alle affermazioni sulla detraibilità dell’IVA. La Corte lo ritiene infondato. Il vizio rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 si configura solo quando la motivazione manchi del tutto, o formalmente esista ma con argomentazioni talmente contraddittorie da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum. Rileva il richiamo a Cass. Sez. Un. n. 8053/2014.

La motivazione della CTR, osserva il Collegio, è correlata alla contestazione dell’ufficio: attribuisce rilievo, per una fattura, alle risultanze di un processo penale e, per entrambe, all’effettivo pagamento, rispettando il minimo costituzionale. Il secondo motivo, sull’art. 6 d.lgs. n. 471/1997, è dichiarato inammissibile: la questione non risulta esaminata dalla CTR e l’ufficio non esplicita la sua rilevanza nell’avviso di accertamento, che determina l’oggetto del giudizio.

Il terzo motivo contiene plurime censure. La prima è fondata per le operazioni con una delle controparti: la CTR ha dato rilievo alla prova dei pagamenti, avvenuta con assegno bancario, omettendo che per la Corte l’onere probatorio del contribuente non è assolto con l’esibizione della fattura, né per la regolarità formale delle scritture o dei mezzi di pagamento (Cass. n. 33915/2019; Cass. n. 28572/2017; Cass. n. 5406/2016).

La seconda censura è inammissibile per difetto di specificità: manca l’indicazione del fatto e dell’atto in cui la questione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sarebbe stata dedotta (Cass. n. 28480/2005; Cass. n. 32804/2019). La terza è infondata: la CTR non si è limitata a richiamare il giudicato penale assolutorio, ma ne ha condiviso gli esiti con autonomo apprezzamento, poiché il giudicato penale non spiega automatica efficacia nel processo tributario (Cass. n. 17258/2019; Cass. n. 10578/2015).

La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per il riesame della questione delle operazioni per cui la censura è stata accolta, nel rispetto del principio esposto, con spese del giudizio di legittimità demandate al giudice del rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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