Prova pratica concorsuale con natura di prova scritta e obbligo di anonimato (TAR Lombardia n. 332 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La prova pratica che si sostanzia nell’elaborazione di uno scritto, e non nel compimento di operazioni materiali valutabili mediante contatto diretto tra candidato e commissione, ha natura di prova scritta ed è soggetta alla regola dell’anonimato di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994. Il nomen iuris adottato dall’amministrazione è irrilevante: rileva la struttura oggettiva della prova. L’illegittimità delle operazioni concorsuali deriva dal semplice mancato rispetto della procedura di anonimizzazione, senza necessità di dimostrare l’effettivo sviamento della valutazione. La regola dell’anonimato non opera, invece, quando la prova pratica richiede il contatto diretto tra candidato e commissione.
Il Fatto
Con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 il Ministero dell’Istruzione ha bandito il concorso ordinario per il reclutamento del personale docente. La ricorrente ha partecipato per la classe di concorso A001 – arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado, Regione Lombardia. L’allegato A del decreto ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021 ha previsto, per tale classe, anche una prova pratica, consistente nella progettazione ed esecuzione di un elaborato con tecnica estratta a sorte e nella allegazione di una sintetica relazione.
Superata la prova scritta con 82/100, la ricorrente ha svolto la prova pratica il 12 luglio 2022, conseguendo 38/100. Poiché il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica tra prova pratica e colloquio e la soglia è di 70/100, il punteggio inferiore a 40 ha reso ininfluente il colloquio e ha precluso l’inserimento in graduatoria e l’abilitazione. La candidata ha impugnato gli esiti, le griglie, le indicazioni operative della Commissione e le graduatorie finali, chiedendo in via principale la ripetizione della prova e, in subordine, una nuova valutazione previa anonimizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nozione di prova pratica elaborata dalla giurisprudenza: essa è realmente tale quando implica, in sede di esecuzione, il contatto diretto tra candidato e commissione, sì che questa possa apprezzare il modus procedendi mediante visione diretta (Cons. Stato, Sez. III, n. 3323 del 2019). La prova pratica può consistere anche in operazioni intellettuali, purché il contenuto non si riduca alla trattazione teorica di una questione, ma dimostri il possesso di conoscenze tecniche e l’attitudine alla loro applicazione concreta (Cons. Stato, Sez. V, n. 1071 del 1999).
Nel caso concreto, la prova assegnata richiedeva il progetto di una vetrata da collocare in una biblioteca, con una relazione illustrativa del processo ideativo ed esecutivo. Si è trattato, dunque, della predisposizione di uno scritto, la cui valutazione non esige alcun contatto diretto: la cosiddetta prova pratica si è sostanziata in una prova scritta.
Le indicazioni operative della Commissione imponevano peraltro di apporre su ogni elaborato nome, cognome e data di nascita. La regola dell’anonimato, posta in via generale dall’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, mira a impedire che le valutazioni siano sviate dalla conoscenza dell’identità dei candidati; l’illegittimità sorge dal semplice mancato rispetto della procedura, senza necessità di provare lo sviamento concreto (Cons. Stato, ad. plen. n. 27 del 2013; Sez. IV n. 5571 del 2018).
Il Collegio precisa i limiti della regola: l’anonimizzazione non è oggettivamente possibile quando la prova pratica richiede il contatto diretto tra candidato e commissione, evenienza nella quale il principio non trova applicazione. Diversamente, quando la prova pratica consiste nell’elaborazione di uno scritto, l’anonimato deve essere osservato, quale declinazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione. Il nomen iuris resta irrilevante se la prova, pur denominata pratica, ha natura scritta.
Riscontrata la violazione, il Tribunale accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti, annulla i provvedimenti impugnati e assorbe le ulteriori doglianze. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente e amministrazione e sono compensate tra le altre parti.
Nota della Redazione
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