Indennizzo ex legge 210/1992 eseguito entro il termine dilatorio di 120 giorni (TAR Lombardia n. 1223 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione all’ordine di pagamento contenuto in una sentenza di condanna passata in giudicato quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e non risulti alcun adempimento, neppure parziale. L’assenza di contestazione dell’an e del quantum del credito da parte dell’amministrazione resistente consolida l’accertamento dell’inottemperanza. Il giudice assegna un termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Una ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 411/2020, il riconoscimento del diritto all’indennizzo di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992, nella misura prevista per l’ottava categoria della tabella di legge, con condanna del Ministero della Salute al pagamento e decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.

La sentenza era stata notificata a mezzo PEC all’amministrazione, che non aveva eseguito alcun pagamento. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla verifica del titolo: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente. Da tale notifica decorre il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, termine che risulta ampiamente spirato.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.

Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti oggetto del titolo.

Il giudice assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della decisione per l’integrale esecuzione. Per il caso di inutile decorso nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, con successiva relazione alla Sezione. Il compenso del commissario, a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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