La prova pratica con dati identificativi viola l’anonimato se prova scritta (TAR Lombardia n. 329 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La regola dell’anonimato delle prove concorsuali, posta dall’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, trova applicazione ogni qualvolta la prova, indipendentemente dalla denominazione adottata dall’amministrazione, consista nell’elaborazione di uno scritto e non richieda il contatto diretto tra candidato e commissione. Il nomen iuris utilizzato per qualificare la prova resta irrilevante quando essa abbia in concreto natura di prova scritta. L’illegittimità delle operazioni concorsuali sorge dal semplice mancato rispetto della procedura anonimizzante, senza necessità di dimostrare l’effettivo sviamento della valutazione. La regola cede soltanto dinanzi a una prova pratica in senso proprio, che implichi l’accertamento del modus procedendi del candidato mediante visione diretta.

Il Fatto

Con decreto dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 il Ministero dell’Istruzione bandisce il concorso ordinario per il reclutamento del personale docente. Per la classe di concorso A001 l’allegato A al decreto ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021 prevede, oltre alla prova scritta e al colloquio, una prova pratica. La ricorrente supera la prova scritta con 72/100 e affronta la prova pratica, conseguendo 33/100; al colloquio ottiene 80/100. Poiché il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica tra prova pratica e colloquio e occorre un minimo di 70 punti, il punteggio inferiore a 40 nella prova pratica le preclude il superamento e l’inserimento nella graduatoria di merito.

La candidata impugna l’esito della prova pratica e le Indicazioni operative della Commissione, nella parte in cui impongono di apporre nome, cognome e data di nascita su ogni elaborato. Chiede, in via principale, la ripetizione della prova per tutti i candidati e, in subordine, la nuova valutazione del proprio elaborato previa anonimizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla nozione di prova pratica, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 3323 del 2019: è tale la prova che implica, in sede di esecuzione, il contatto diretto tra candidato e commissione, sì che questa possa accertare mediante visione diretta la tecnica di intervento. Rileva il modus procedendi più che il risultato finale, con valutazione del candidato alla presenza della commissione.

Nel caso concreto, però, la consegna assegnava la progettazione di un murales e la redazione di una sintetica relazione illustrativa del processo ideativo ed esecutivo. Si tratta, secondo il Collegio, della predisposizione di uno scritto, la cui valutazione non richiede alcun contatto diretto con il candidato: la prova denominata pratica si è sostanziata in una prova scritta.

A fronte di ciò, le Indicazioni operative della Commissione imponevano espressamente l’inserimento dei dati identificativi su ogni elaborato, prescrizione eseguita dai candidati. Il Tribunale richiama l’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, che disciplina il procedimento volto a impedire che i commissari conoscano l’identità dei concorrenti prima dell’ultimazione della correzione. La funzione è evitare che la valutazione sia sviata dalla conoscenza dell’identità, ma l’illegittimità discende dal solo mancato rispetto della procedura, come affermato da Cons. Stato, ad. plen. n. 27 del 2013 e da Cons. Stato, Sez. IV, n. 5571 del 2018.

Il Collegio precisa che l’anonimizzazione è oggettivamente impossibile per la prova pratica in senso proprio, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. V, n. 4925 del 2007; TAR Lombardia, Sez. III, n. 244 del 2019). Quando invece la prova consiste nell’elaborazione di uno scritto, la regola dell’anonimato deve trovare applicazione, quale declinazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione. Il nomen iuris resta irrilevante se la prova ha natura scritta. La censura, proposta in via principale, è fondata e assorbe le ulteriori doglianze.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.500,00 euro, oltre accessori, nei rapporti tra ricorrente e amministrazione, con compensazione tra le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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